Cassazione Civile, Sentenza n. 03107/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la rideterminazione in senso più favorevole del fondo per la retribuzione di risultato e il pagamento delle differenze retributive per gli anni 2008-2018, sostenendo che l'AUSL aveva applicato i criteri dell'Accordo decentrato regionale del 1992 invece dei criteri più favorevoli ricavabili dagli artt. 57 e ss. del d.P.R. 384/1990 e dall'art. 61 comma 1 lett. a) del CCNL Sanità 5.12.1996. Ha invocato inoltre l'efficacia vincolante del giudicato costituito in precedente giudizio (periodo 2000-2007) che, secondo la ricorrente, avrebbe definitivamente fissato il criterio di calcolo del fondo anche per gli anni successivi. L'Azienda ha resistito eccependo l'insussistenza dell'effetto esteso del giudicato sui periodi successivi e la legittimità dell'uso delle "quote storiche" determinate dagli accordi regionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della ricorrente sia il ricorso incidentale dell'Azienda. Ha ritenuto che il giudicato inter partes relativo al periodo 2000-2007 non potesse automaticamente vincolare la determinazione dei fondi negli anni successivi (2008-2018), poiché la retribuzione di risultato è una voce variabile determinata annualmente in base a fondi e obiettivi che possono cambiare e che devono essere uguali per tutti i lavoratori che concorrono al riparto. La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che interpreta le "quote storiche" ai sensi dell'art. 61 CCNL 1996 in riferimento agli accordi regionali vigenti prima dell'applicazione dell'art. 61, rendendo legittima la valorizzazione delle previsioni degli accordi regionali. Ha altresì ritenuto fondata la compensazione delle spese per la complessità e le oscillazioni giurisprudenziali delle questioni trattate.
Norme richiamate
CCNL 5 dicembre 1996
art. 61 (commi 1-2-3) e art. 62
L'art. 61 disciplina la costituzione annuale del fondo per la retribuzione di risultato e richiama le "quote storiche" come base di calcolo; l'art. 62 stabilisce la procedura annuale di assegnazione degli obiettivi e la correlazione dell'incentivo ai risultati, evidenziando la natura variabile e annuale della voce retributiva
D.P.R. 13 aprile 1990, n. 384
Richiamato come riferimento storico per la determinazione delle quote storiche; i criteri originari (in regime pubblicistico) sono parte del quadro normativo richiamato dal CCNL per definire la composizione del fondo
Principio dell'efficacia del giudicato inter partes: il giudicato vincola le parti per i medesimi fatti costitutivi, ma la sua portata nel tempo è limitata quando ricorrono elementi di discontinuità nella fattispecie (es. voci retributive annuali)
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici, che ostacola trattamenti differenziati del fondo per singoli lavoratori all'interno della stessa amministrazione
art. 295, art. 324, art. 360
Art. 295 (sospensione in attesa di questione pregiudiziale) evocato nella discussione sulla sospensione del giudizio in attesa del giudicato; artt. 324 e 360 citati per vizio di motivazione e vizio di motivazione illogica/omessa
Giurisprudenza significativa della Corte di Cassazione
Cass. 1° feb. 2019 n. 3134; Cass. 5 mag. 2025 n. 11726; Cass. 11 mag. 2021 n. 12426; Cass. 7 apr. 2021 n. 9319; Cass. 11 nov. 2022 (S.U.) n. 33365; Cass. 15 dic. 2017 (S.U.) n. 30222 e altre menzionate
La Corte chiarisce che, dopo oscillazioni giurisprudenziali, si è consolidato l'orientamento secondo cui le "quote storiche" vanno determinate in base agli accordi regionali vigenti nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61; la giurisprudenza ha altresì precisato i limiti dell'efficacia del giudicato nei rapporti di durata in presenza di voci retributive annuali variabili
Massime di principio
- Il giudicato inter partes su una determinazione del fondo riferita a periodi passati non vincola automaticamente la determinazione dei fondi per anni successivi quando la voce retributiva è variabile e determinata annualmente su base di fondo comune
- La retribuzione di risultato è una voce annuale collegata a fondi la cui entità e riparto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva e da procedure aziendali: perciò la determinazione deve essere uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al riparto e non può essere incrementata di anno in anno per singoli soggetti in virtù di un precedente giudicato
- L'efficacia del giudicato nei rapporti di durata opera solo se riguarda effetti permanenti e costanti del rapporto; in presenza di elementi di discontinuità o di fattispecie che richiedono valutazioni periodiche ex novo (es. fondi annuali) il giudicato non produce automaticamente effetti futuri
- È sempre possibile per i lavoratori agire per accertare annualmente l'ammontare del fondo e far valere eventuali errori nel calcolo di quell'anno, ma tale azione ha portata solo sull'anno o sugli anni specificamente accertati, salvo diverso titolo
- Il principio di parità di trattamento (art. 45 d.lgs. 165/2001) impedisce che l'ente determini i fondi degli anni successivi in misura differenziata a favore di alcuni lavoratori sulla base di giudicati inter partes acquisiti solo da taluni
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