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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 159 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 69/01/20 della C.T.R. FVG che aveva accolto l'appello della Società e dei soci (con esclusione di due socie per le quali la CTR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per definizione della lite ex art. 6 DL 119/2018). L'Ufficio di Treviso deduce un errore 'revocatorio' del giudice d'appello ritenendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto perfezionata la definizione delle liti da parte delle due socie, mentre secondo l'Ufficio i presupposti fattuali per tale perfezionamento non sussistevano. L'Ufficio contestava inoltre la validità della notifica della sentenza via PEC operata dai difensori (attestazione di conformità apposta in calce al PDF anziché nella relazione di notificazione), sostenendo che ciò avrebbe reso inesistente la decorrenza del termine breve per impugnare.

La decisione

La C.T.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate - D.P. di Treviso come tardivo (proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica). La Corte ha ritenuto che, benché sussistano profili tecnici sulla modalità dell'attestazione di conformità, le regole del processo civile telematico (art. 16-undecies DL 179/2012) non si estendono automaticamente al processo tributario e che l'art. 25-bis del D.lgs. 546/1992 disciplina specificamente le attestazioni nel processo tributario. Soprattutto, la Corte ha applicato il principio del 'raggiungimento dello scopo' e la giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica via PEC che abbia effettivamente determinato la conoscenza dell'atto fa decorrere il termine breve, gravando sul ricorrente l'onere di provare il pregiudizio. La circostanza che l'Agenzia abbia nel frattempo proposto ricorso per cassazione è stata ritenuta prova della conoscenza dell'atto; pertanto il ricorso per revocazione è stato respinto come tardivo e l'Ufficio condannato alle spese (€4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 25-bis

    comma 1-3 (potere di certificazione di conformità; equivalenza della copia informatica presente nel fascicolo informatico)

    Disciplina specifica per il processo tributario: attribuisce valore di copia equivalente all'originale alle copie informatiche presenti nel fascicolo della Commissione e riconosce il potere di attestazione di conformità. La CTR ha ritenuto che tale norma regoli le attestazioni nel processo tributario e che non sia necessario applicare di pieno diritto le regole del PCT civile.

  • DL 179/2012, art. 16-undecies

    Modalità dell'attestazione di conformità

    Norma del PCT civile che prevede modalità specifiche (inserimento dell'attestazione nel documento informatico o nella relazione di notificazione se la copia informatica è destinata alla notifica). La CTR ha osservato che questa disciplina speciale non può essere automaticamente estesa al processo tributario, posto che quest'ultimo è regolato dal D.lgs. 546/1992.

  • D.Lgs. 82/2005 (CAD), art. 1, art. 22, art. 23-bis

    definizioni; efficacia probatoria delle copie per immagine e delle copie informatiche

    Fornisce le definizioni tecniche (copia per immagine, copia informatica) e stabilisce che le copie conformi, ottenute secondo le regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, salvo disconoscimento. La CTR l'ha richiamata per qualificare la sentenza caricata su SIGIT come copia informatica/copia per immagine.

  • Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11

    nullità della notificazione eseguita dall'avvocato se non osservate le disposizioni

    Norma generale richiamata dall'Ufficio per sostenere la nullità della notifica; la CTR la interpreta alla luce della giurisprudenza di legittimità nel senso che irregolarità formali non determinano automaticamente nullità quando l'obiettivo della notifica (conoscenza dell'atto) è raggiunto.

  • DL 119/2018, art. 6

    definizione agevolata delle liti tributarie (cd. definizione della lite pendente)

    Riferimento alla procedura di definizione agevolata in favore di contribuenti; il punto centrale della controversia è se la definizione sia o meno 'perfezionata' per le due socie, con conseguente cessazione della materia del contendere.

  • D.M. MEF 23.12.2013, n. 163 (regole tecnico-operative)

    riferimento al fascicolo informatico della Commissione tributaria

    Regolamento che disciplina il fascicolo informatico e le comunicazioni telematiche della segreteria; citato in relazione alla produzione e all'estrazione di copie dal fascicolo informatico.

  • Giurisprudenza di riferimento (Cassazione: SU 7665/2016, 20039/2020, 20747/2018, 16421/2019 e altre)

    principi sul PCT e sulla validità delle notifiche via PEC; principio del 'raggiungimento dello scopo'

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per affermare che la notifica via PEC non è automaticamente nulla per irregolarità formali se la conoscenza dell'atto è stata comunque raggiunta; grava sul destinatario la prova del pregiudizio derivante dall'irregolarità. Tali precedenti hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso tardivo.

  • Decreto Presidenza Corte di Giustizia (PDG) 6/11/2020

    art. 5 (deposito dei provvedimenti in formato digitale)

    Richiamato per evidenziare l'evoluzione verso provvedimenti 'originariamente digitali' e le modalità di pubblicazione nel SIGIT; conferma la rilevanza delle copie informatiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 25-bis D.lgs. 546/1992 regola specificamente l'efficacia delle copie informatiche e il potere di attestazione di conformità: non sempre è applicabile de plano la normativa del PCT civile (art. 16-undecies DL 179/2012).
  • La notifica via PEC è efficace se ha determinato la conoscenza dell'atto: le irregolarità formali nella modalità della attestazione di conformità non provocano automaticamente nullità quando lo scopo della notifica è raggiunto (principio del 'raggiungimento dello scopo').
  • Il termine breve per impugnare decorre dalla effettiva conoscenza dell'atto; chi contesta la decorrenza deve provare il pregiudizio concreto derivante dall'irregolarità della notifica (onere della parte destinataria).
  • La presenza di atti processuali successivi che dimostrano conoscenza (es. proposizione di ricorso per Cassazione da parte dell'Amministrazione) costituisce elemento probatorio rilevante sulla conoscenza della sentenza e sulla decorrenza del termine breve.
  • Per evitare contestazioni tecniche, buona prassi degli avvocati: inserire l'attestazione di conformità nella relazione di notificazione quando la copia informatica è destinata alla notifica o comunque conservare e produrre ricevute e relata PEC dettagliate (file originali, ricevute di accettazione e consegna, attestazione separata se richiesta dalle specifiche tecniche).
  • Il ricorso per revocazione è soggetto a rigore temporale: va proposto entro i termini previsti (60 giorni dalla notificazione della sentenza) e, in mancanza di tempestiva impugnazione, può essere dichiarato inammissibile.

Testo integrale

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