Sentenza del 15/11/2021 n. 154 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul classamento catastale del comprensorio denominato ".." (Catasto Fabbricati Comune di Trieste: Foglio ..., Particella ...), cui l'Agenzia aveva attribuito la categoria B/4 con rendita di Euro 56.757,64. L'Autorità Portuale impugnava chiedendo la classificazione in E/1 sostenendo che l'immobile è sede istituzionale pubblica, strumentale all'esercizio di servizi portuali, non produttivo di reddito autonomo e privo di autonomia funzionale e reddituale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Trieste aveva accolto il ricorso dell'Autorità Portuale (E/1). La CTR del Friuli Venezia Giulia confermò la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione (sent. 20026/2015) cassò la decisione della CTR ritenendo fosse stata erroneamente trasposta la nozione di autonomia funzionale e reddituale sulla destinazione lucrativa e rinviò per nuovo esame. In riassunzione la Commissione, alla luce del consolidarsi dell'indirizzo della Corte di cassazione (in particolare pronunce successive tra cui la 34697/2019 e altre), ritenne invece sussistenti i requisiti di autonomia funzionale e reddituale del comprensorio (perimetrabilità, unicità di proprietario, autosufficienza, idoneità ad essere cespite indipendente e potenziale capacità di produrre reddito), escludendo la classificazione in categoria E/1 e confermando il classamento attribuito dall'Ufficio (categoria B/4). Pertanto il ricorso in riassunzione dell'Autorità Portuale è stato rigettato e il classamento dell'Agenzia è stato confermato; spese compensate.
Norme richiamate
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2 comma 40 (conv. L. 286/2006)
Stabilisce che nelle unità immobiliari censite nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato qualora presentino autonomia funzionale e reddituale; la Corte ha precisato che tale requisito va valutato indipendentemente dalla destinazione lucrativa effettiva dell'immobile
R.D.L. 7 settembre 1939, n. 652, art. 5
Definisce l'unità immobiliare urbana come ‘‘ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio’’. La Corte richiama questa norma per verificare il carattere di 'cespite indipendente'
D.P.R. 30 dicembre 1949, n. 1142, art. 40
Regolamenta e precisa la nozione di cespite indipendente indicando che l'unità è tale se rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente; la valutazione di autonomia funzionale e reddituale si effettua con riferimento a questa disposizione
D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714, art. 5
Prevede il trasferimento di aree e fabbricati non più utilizzati per scopi connessi al traffico portuale al patrimonio disponibile dell'Ente (Autorità portuale) con facoltà di alienazione; utile a ricostruire la titolarità e la destinazione giuridica dei beni
Massime di principio
- Per classificare un immobile nella categoria E (es. E/1) occorre accertare l'assenza di autonomia funzionale e reddituale: la sola destinazione pubblica o l'uso istituzionale non escludono di per sé l'autonomia.
- I requisiti di autonomia funzionale e reddituale vanno valutati secondo R.D.L. 652/1939 art.5 e DPR 1142/1949 art.40: cespite perimetrato, di unico proprietario, autosufficiente, utilizzabile autonomamente e potenzialmente idoneo a produrre reddito costituiscono elementi che escludono la categoria E.
- La potenzialità a produrre reddito (anche non attuale) è sufficiente per escludere la qualificazione in categoria E: non è rilevante solo l'attuale utilizzo non lucrativo.
- Se l'immobile è concesso a terzi (società private) per attività lucrative è più agevole sostenere l'esistenza di autonomia reddituale e quindi l'esclusione dalla categoria E; tuttavia anche beni patrimoniali di enti pubblici possono essere esclusi dalla categoria E se risultano cespiti autonomi.
- In casi analoghi occorre ricostruire fattualmente: perimetrabilità, autonomia funzionale, disponibilità giuridica (alienabilità o destinazione normativa), potenzialità reddituale e precedenti atti di classamento o trasferimento (es. DPR 714/1978).
- Procedura pratica consigliata: documentare perimetrazione e autonomia d'uso, verificare possibilità di utilizzare o concedere il bene separatamente, acquisire pareri catastali e giurisprudenziali recenti, valutare la rilevanza di eventuali concessioni a terzi.
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