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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 154 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sul classamento catastale del comprensorio denominato ".." (Catasto Fabbricati Comune di Trieste: Foglio ..., Particella ...), cui l'Agenzia aveva attribuito la categoria B/4 con rendita di Euro 56.757,64. L'Autorità Portuale impugnava chiedendo la classificazione in E/1 sostenendo che l'immobile è sede istituzionale pubblica, strumentale all'esercizio di servizi portuali, non produttivo di reddito autonomo e privo di autonomia funzionale e reddituale.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Trieste aveva accolto il ricorso dell'Autorità Portuale (E/1). La CTR del Friuli Venezia Giulia confermò la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione (sent. 20026/2015) cassò la decisione della CTR ritenendo fosse stata erroneamente trasposta la nozione di autonomia funzionale e reddituale sulla destinazione lucrativa e rinviò per nuovo esame. In riassunzione la Commissione, alla luce del consolidarsi dell'indirizzo della Corte di cassazione (in particolare pronunce successive tra cui la 34697/2019 e altre), ritenne invece sussistenti i requisiti di autonomia funzionale e reddituale del comprensorio (perimetrabilità, unicità di proprietario, autosufficienza, idoneità ad essere cespite indipendente e potenziale capacità di produrre reddito), escludendo la classificazione in categoria E/1 e confermando il classamento attribuito dall'Ufficio (categoria B/4). Pertanto il ricorso in riassunzione dell'Autorità Portuale è stato rigettato e il classamento dell'Agenzia è stato confermato; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2 comma 40 (conv. L. 286/2006)

    Stabilisce che nelle unità immobiliari censite nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato qualora presentino autonomia funzionale e reddituale; la Corte ha precisato che tale requisito va valutato indipendentemente dalla destinazione lucrativa effettiva dell'immobile

  • R.D.L. 7 settembre 1939, n. 652, art. 5

    Definisce l'unità immobiliare urbana come ‘‘ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio’’. La Corte richiama questa norma per verificare il carattere di 'cespite indipendente'

  • D.P.R. 30 dicembre 1949, n. 1142, art. 40

    Regolamenta e precisa la nozione di cespite indipendente indicando che l'unità è tale se rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente; la valutazione di autonomia funzionale e reddituale si effettua con riferimento a questa disposizione

  • D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714, art. 5

    Prevede il trasferimento di aree e fabbricati non più utilizzati per scopi connessi al traffico portuale al patrimonio disponibile dell'Ente (Autorità portuale) con facoltà di alienazione; utile a ricostruire la titolarità e la destinazione giuridica dei beni

Massime di principio

  • Per classificare un immobile nella categoria E (es. E/1) occorre accertare l'assenza di autonomia funzionale e reddituale: la sola destinazione pubblica o l'uso istituzionale non escludono di per sé l'autonomia.
  • I requisiti di autonomia funzionale e reddituale vanno valutati secondo R.D.L. 652/1939 art.5 e DPR 1142/1949 art.40: cespite perimetrato, di unico proprietario, autosufficiente, utilizzabile autonomamente e potenzialmente idoneo a produrre reddito costituiscono elementi che escludono la categoria E.
  • La potenzialità a produrre reddito (anche non attuale) è sufficiente per escludere la qualificazione in categoria E: non è rilevante solo l'attuale utilizzo non lucrativo.
  • Se l'immobile è concesso a terzi (società private) per attività lucrative è più agevole sostenere l'esistenza di autonomia reddituale e quindi l'esclusione dalla categoria E; tuttavia anche beni patrimoniali di enti pubblici possono essere esclusi dalla categoria E se risultano cespiti autonomi.
  • In casi analoghi occorre ricostruire fattualmente: perimetrabilità, autonomia funzionale, disponibilità giuridica (alienabilità o destinazione normativa), potenzialità reddituale e precedenti atti di classamento o trasferimento (es. DPR 714/1978).
  • Procedura pratica consigliata: documentare perimetrazione e autonomia d'uso, verificare possibilità di utilizzare o concedere il bene separatamente, acquisire pareri catastali e giurisprudenziali recenti, valutare la rilevanza di eventuali concessioni a terzi.

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