Sentenza del 15/11/2021 n. 1360 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Appello - Termine di impugnazione - Dichiarazione di fallimento successiva alla sentenza di primo grado - Interruzione - Non si applica - Proroga del termine - Si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questione relativa al termine di impugnazione in caso di dichiarazione di fallimento sopravvenuta: se la dichiarazione di fallimento intervenuta dopo la sentenza di primo grado determini l'interruzione del termine di impugnazione ovvero la sola proroga ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 546/92. Si è trattato di stabilire se l'interruzione (sospensione) del processo per fallimento si applichi anche quando la procedura concorsuale apre durante il periodo utile per proporre appello, oppure se sia invece applicabile la proroga di sei mesi prevista dalla norma citata.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'interruzione del giudizio per dichiarazione di fallimento si applica soltanto ai procedimenti già instaurati e pendenti all'apertura della procedura concorsuale. Se invece la dichiarazione di fallimento interviene in pendenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, trova applicazione l'art. 40 del D.lgs. 546/92 che dispone la proroga del termine di impugnazione a sei mesi dall'evento (dichiarazione di fallimento). Conseguenza pratica: l'appello deve essere notificato entro sei mesi dalla data della dichiarazione di fallimento, pena la decadenza dall'impugnazione e l'inammissibilità dell'appello.
Norme richiamate
art. 40 D.lgs. 546/92
La norma è stata interpretata nel senso che, quando la procedura concorsuale (dichiarazione di fallimento) interviene in pendenza del termine di impugnazione, non si applica la regola dell'interruzione del giudizio per i procedimenti non ancora instaurati, ma si applica la proroga prevista dall'art. 40 che fissa il termine di impugnazione a sei mesi dall'evento.
Massime di principio
- L'interruzione del processo per dichiarazione di fallimento opera solo se il procedimento è già pendente all'apertura della procedura concorsuale; altrimenti non sospende i termini di impugnazione.
- Se la dichiarazione di fallimento sopravviene durante il termine di impugnazione, va applicata la proroga prevista dall'art. 40 D.lgs. 546/92: il termine di impugnazione è di sei mesi dall'evento (dichiarazione di fallimento).
- L'appello notificato oltre il termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento è privo di efficacia: il giudice dichiarerà la decadenza dall'impugnazione e l'inammissibilità dell'appello.
- È importante calcolare il termine a partire dalla data della dichiarazione di fallimento (atto ufficiale), non da altri eventi collegati; la notifica deve essere eseguita entro quel termine anche se il procedimento di primo grado si è già concluso.
- Nel caso di fallimento intervenuto dopo la sentenza di primo grado, il curatore fallimentare o il soggetto legittimato dal fallimento possono impugnare entro il nuovo termine di sei mesi: occorre verificare chi rappresenta gli interessi del fallito e provvedere tempestivamente alla notifica.
- Per evitare il rischio di decadenza è prudente notificare l'impugnazione appena possibile dopo la dichiarazione di fallimento e, se necessario, chiedere informazioni al tribunale fallimentare o al curatore sul momento in cui si è perfezionata la dichiarazione.
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