Sentenza del 15/11/2021 n. 84 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Cessione di beni ai soci negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione della società - Responsabilità dei soci per il pagamento delle imposte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cessione ai soci di beni sociali effettuata sottocosto e nelle fasi prossime al recesso del socio e alla messa in liquidazione. L'Amministrazione ha contestato che tali assegnazioni, avvenute negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla liquidazione, integrano i presupposti per estendere la responsabilità per le obbligazioni tributarie della società ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 nei confronti dei soci, dell'amministratore e del liquidatore, nonché la possibilità di agire nei confronti dei soci successori ai sensi dell'art. 2495 c.c., alla luce del comma 4 dell'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014.
La decisione
Il giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti dell'art. 36, commi 3, 1 e 2, del d.P.R. n. 602/1973: i soci e il rappresentante legale/liquidatore avevano ricevuto beni sociali in assegnazione negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione e dunque sono responsabili del pagamento dei debiti tributari della società. È stato affermato che l'Amministrazione può esercitare sia l'azione speciale ai sensi dell'art. 36 nei confronti dei soci, dell'amministratore e del liquidatore, sia azioni nei confronti dei soci successori ex art. 2495 c.c.; quest'ultima norma va interpretata alla luce del comma 4 dell'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, che stabilisce l'effetto dell'estinzione della società trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese ai fini del recupero delle sanzioni. In pratica, la pretesa dell'Amministrazione è stata accolta e i destinatari dell'assegnazione sono stati ritenuti tenuti al pagamento.
Norme richiamate
La norma consente l'estensione della responsabilità per le obbligazioni tributarie della società a soggetti che abbiano ricevuto, nei due periodi d'imposta anteriori alla messa in liquidazione, patrimoni o beni sociali in assegnazione; il giudice ha ritenuto che la cessione sottocosto e la vicinanza temporale integrino i presupposti per applicare tale estensione di responsabilità anche a soci, amministratore e liquidatore.
Prevede la responsabilità dei soci successori per le obbligazioni della società estinta; la Corte ha ammesso l'azione dell'Amministrazione anche nei confronti dei soci succeduti, applicando la norma in combinato disposto con le regole fiscali di recupero.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Stabilisce che, ai fini del recupero delle sanzioni, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese; la disposizione limita l'immediata efficacia dell'estinzione rispetto al recupero delle sanzioni e consente quindi iniziative dell'Amministrazione nell'arco di tale periodo.
Massime di principio
- Trasferimenti di beni sociali ai soci effettuati sottocosto e nei due periodi d'imposta antecedenti la messa in liquidazione sono indici forti per l'estensione della responsabilità tributaria ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973.
- La prova della ricezione effettiva dei beni da parte dei soci e della correlazione temporale (ultimi due periodi d'imposta) è fondamentale per il concreto esercizio dell'azione dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione può agire sia con l'azione speciale prevista dall'art. 36 (verso soci, amministratori, liquidatori) sia nei confronti dei soci successori ex art. 2495 c.c.; quest'ultimo rimedio deve essere valutato tenendo conto dell'effetto temporale dell'estinzione societaria previsto dal d.lgs. 175/2014.
- Gli amministratori e i liquidatori possono essere ritenuti responsabili se hanno partecipato o agevolato operazioni di assegnazione che abbiano depauperato il patrimonio sociale e pregiudicato i creditori tributari.
- In fase difensiva il contribuente deve documentare il valore di mercato delle operazioni, la regolarità formale e sostanziale delle cessioni e l'assenza di finalità elusiva o fraudolenta per contrastare l'accertamento.
- Per ridurre il rischio di responsabilità post-chiusura è opportuno evitare assegnazioni di beni sottocosto in prossimità di recesso o liquidazione, predisporre perizie di congruità del valore e documentare l'adempimento delle obbligazioni verso i creditori.
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