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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 1415 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per le annualità 2012-2015 relativi a: 1) ripresa a tassazione dei costi connessi a polizze assicurative 'Key-man' per la parte di premio ritenuta componente finanziaria (o rimborsabile dall'assicuratore) e quindi non inerente; 2) ripresa a tassazione dell'accantonamento al fondo per il Trattamento di Fine Mandato (TFM), ritenuto non inerente/deducibile. La società ha inoltre dedotto violazioni procedurali (mancata redazione del verbale di chiusura, assenza di contraddittorio preventivo, presunta violazione dell'art. 41-bis DPR 600/73 e dell'art. 36 D.Lgs. 546/92).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello: ha confermato la decisione dell'Amministrazione circa le polizze 'Key-man', ritenendo che le polizze fossero di tipo misto (rischio morte + componente finanziaria/investimento) e che fosse deducibile solo la quota di premio relativa al rischio morte, siccome la componente finanziaria non è inerente all'attività e non fiscalmente deducibile; ha invece riformato la sentenza impugnata con riferimento all'accantonamento per il TFM, ritenendo che, essendo previsto nello statuto e nei verbali di assemblea fin dal 2006 (anteriore all'inizio del rapporto), l'accantonamento al TFM sia deducibile in base al principio di competenza e alla giurisprudenza della Cassazione (cfr. n. 26431/2018), e che l'Ufficio abbia illegittimamente applicato limiti quantitativi ispirati al TFR. Conseguentemente l'appello è accolto limitatamente al TFM e confermato per il resto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 41-bis DPR 600/1973

    invocato dalla contribuente per richiedere che gli avvisi si fondassero su elementi certi, precisi e concordanti; la Commissione ha ritenuto che tale eccezione non precluda l'accertamento 'a tavolino' quando gli atti e gli elementi istruttori siano ritenuti sufficienti.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    richiamato in relazione ai requisiti degli elementi probatori; la Commissione ha effettuato un esame distinto delle due fattispecie (polizze e TFM) e ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'Ufficio per le polizze, mentre ha accolto le ragioni del contribuente sul TFM.

  • art. 20 DPR 602/1973

    norma richiamata dall'Ufficio e indicata negli avvisi per la determinazione degli interessi; la Commissione ha ritenuto corretta l'indicazione del tasso e del periodo di computo negli avvisi.

  • art. 105 TUIR

    richiamato dalla Commissione in rapporto alla deducibilità degli accantonamenti per il TFM: la Corte e il Collegio hanno ritenuto che l'accantonamento sia deducibile per competenza ove il diritto al TFM risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto; l'Ufficio non può imporre un limite quantitativo ispirato al calcolo del TFR.

  • art. 109 TUIR

    principio di competenza richiamato per affermare che i costi del TFM rilevano in base al periodo di competenza quando vi sia titolo scritto e anteriore; la Commissione ha sancito l'applicazione del criterio di competenza per la deducibilità.

  • Cass. n. 26431/2018

    sentenza Corte di Cassazione n. 26431/2018

    dottrina giurisprudenziale richiamata per affermare che il TFM è regolato pattiziamente e che la deducibilità segue il criterio di competenza quando il diritto risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Massime di principio

  • Contraddittorio preventivo: non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo al di fuori dei tributi 'armonizzati' (es. IVA, accise). In verifiche 'a tavolino' l'assenza di verbali di chiusura o di contraddittorio in loco non è di per sé invalidente se l'Amministrazione dispone di elementi idonei a motivare l'accertamento.
  • Polizze 'Key-man': se la polizza è mista (rischio vita + componente finanziaria/investimento) è deducibile solo la quota di premio riferibile al rischio morte inerente alla tutela dell'impresa; la componente finanziaria (rendimento, valore di riscatto, rivalutazione annuale) è da considerarsi non inerente e non deducibile. Documentazione della compagnia assicurativa che separa le quote premio è decisiva.
  • TFM (Trattamento di Fine Mandato): l'accantonamento è deducibile secondo il principio di competenza quando il diritto al TFM risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto; in tale caso non è corretto applicare automaticamente i limiti o le modalità di calcolo del TFR. È necessario conservare statuto, delibere assembleari e atti scritti che dimostrino la previsione anteriore.
  • Valutazione della congruità: per componenti retributive e indennità (es. TFM) va valutata la congruità e la ragionevolezza in relazione ai compensi corrisposti; eccessi possono essere disconosciuti, ma non si può sostituire la volonta contrattuale delle parti con regole estranee se mancano limiti normativi specifici.
  • Documentazione probatoria: per resistere a contestazioni su polizze o fondi è fondamentale la documentazione contrattuale e contabile (quietanze che evidenziano la ripartizione del premio, atti costitutivi, verbali di assemblea, polizze con clausole di riscatto e beneficiari).

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