Cassazione Civile, Ordinanza n. 31187/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice domestica aveva agito per ottenere differenze retributive asseritamente maturate per l'attività svolta in favore della controparte nel periodo 2010-2018. La Corte d'appello, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fosse cessato nel dicembre 2014 e, conseguentemente, aveva reputato prescritti i crediti retributivi rivendicati con lettera ricevuta dalla parte datoriale il 30 gennaio 2020. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che le deposizioni testimoniali dimostravano che il rapporto non era cessato a dicembre 2014 e che la Corte territoriale le aveva valutate in modo erroneo. La resistente ha depositato controricorso, ma tardivamente. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio e a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre rilevato l'improcedibilità del controricorso per tardivo deposito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo, formalmente incardinato sull'art. 360, n. 5, c.p.c., si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove testimoniali e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, attività non consentita in cassazione. La Corte ha anche precisato che il controricorso della resistente era tardivo e quindi improcedibile, con conseguente impossibilità di porlo a fondamento di una regolazione delle spese in favore della resistente. In dispositivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.500 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera richiesta di rivalutazione delle prove o di diverso apprezzamento del merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente, per dedurre l'omesso esame di un fatto, deve indicare specificamente il fatto storico e il dato da cui risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È necessario il rigoroso rispetto degli oneri di allegazione e deposito degli atti rilevanti a fondamento del motivo.
Il controricorso deve essere depositato tempestivamente; il tardivo deposito ne comporta l'improcedibilità e impedisce di tenerne conto ai fini della decisione.
La definizione accelerata consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito previsto.
Disciplina la camera di consiglio nel procedimento di legittimità e i limiti di attività difensiva successiva.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis consente l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, indipendentemente dalla costituzione dell'intimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022
Ha modificato l'art. 370 c.p.c., prevedendo il deposito del controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022
Le nuove disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo c.p.c. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato successivamente al 1° gennaio 2023.
Ha inciso sul regime transitorio delle modifiche processuali introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere alla Corte di cassazione una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso in causa.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di motivazione ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La selezione, valutazione e comparazione delle prove appartengono al giudice di merito, il quale può attribuire prevalenza ad alcune fonti di prova ed escluderne altre senza dover confutare analiticamente ogni singola risultanza.
- Nel giudizio di cassazione il controricorso tardivamente depositato è improcedibile e non può essere preso in considerazione né ai fini della decisione né ai fini delle spese.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta accelerata, operano le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, comma 4, c.p.c., a prescindere dalla costituzione dell'intimato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione deve darsi atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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