Cassazione Civile, Ordinanza n. 31184/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui il dipendente aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di un danno professionale da demansionamento. In appello, la Corte territoriale ha confermato l'accertamento del demansionamento ma ha ridotto la liquidazione del risarcimento, ritenendo più congruo parametrarlo a un terzo della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, desunta dalla busta paga di gennaio 2016, e non alla retribuzione lorda indicata dal giudice di primo grado. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente nella rideterminazione del danno; (2) violazione dell'art. 1226 c.c. per avere la Corte d'appello usato la retribuzione netta anziché quella lorda come base di calcolo del danno; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la base di calcolo dell'ultima retribuzione mensile lorda, sostenendo che la mancata considerazione di tale dato avrebbe impedito di quantificare il danno sulla base della retribuzione netta e che vi sarebbe stata una tardiva contestazione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva comunque espresso una motivazione sufficiente, logica e non apparente, avendo esercitato il potere di liquidare equitativamente il danno professionale e spiegato perché riteneva congruo il parametro di un terzo della retribuzione netta effettivamente percepita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito del criterio equitativo utilizzato dal giudice di appello, insindacabile in sede di legittimità quando il giudice abbia considerato i fatti allegati e indicato i criteri della liquidazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che il dato della retribuzione lorda era stato in realtà valutato e giudicato incongruo dalla Corte territoriale e che, comunque, la liquidazione equitativa del danno non è vincolata dalle deduzioni delle parti; inoltre, l'onere di contestazione tempestiva riguarda i fatti costitutivi della domanda e non le circostanze secondarie dedotte solo come prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato per il motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione o di attività processuale; la Corte ribadisce che in cassazione è deducibile solo il vizio motivazionale nei ristretti limiti elaborati dalle Sezioni Unite.
È richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di liquidazione del danno; la Corte esclude che il motivo possa tradursi in una diversa valutazione del fatto e del criterio equitativo adottato dal giudice di merito.
È richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte afferma che il fatto indicato non era stato omesso ma valutato dalla Corte territoriale.
La norma sulla liquidazione equitativa del danno è applicata nel senso che il giudice di merito, se individua i fatti rilevanti e i criteri di stima, esercita un potere discrezionale non censurabile in cassazione nei limiti della sola legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di liquidazione equitativa del danno professionale da demansionamento, il giudice di merito può utilizzare criteri parametrati alla retribuzione percepita dal lavoratore, purché indichi gli elementi di fatto considerati e il percorso logico della stima.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto alle ipotesi estreme di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e oggettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica ma coerente.
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del criterio di quantificazione del danno è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando il giudice abbia già esaminato il dato fattuale posto dal ricorrente a sostegno della domanda e lo abbia ritenuto non congruo ai fini della liquidazione, non ricorre l'omesso esame di un fatto decisivo.
- L'onere di contestazione tempestiva concerne i fatti costitutivi della domanda e non le mere circostanze secondarie dedotte soltanto per dimostrarli; tali circostanze non vincolano il giudice nella liquidazione equitativa del danno.
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