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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31179/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso tra un dipendente e una società dal 17 settembre 2008 al 10 novembre 2015. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio la condanna della società al pagamento di differenze retributive per euro 49.371,72, sostenendo di avere svolto mansioni superiori rispetto al formale inquadramento; in via subordinata aveva chiesto anche il pagamento della tredicesima mensilità che assumeva non corrisposta. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda principale, ritenendola prescritta e comunque priva di adeguate allegazioni circa le mansioni superiori, le declaratorie contrattuali di riferimento e le ragioni del richiesto superiore inquadramento; aveva inoltre ritenuto inammissibile la domanda sulla tredicesima per violazione del divieto di frazionamento del credito. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la prescrizione fosse interrotta dal solo deposito del ricorso in cancelleria; 2) erronea motivazione sulla tredicesima mensilità e sulla ritenuta violazione del divieto di frazionamento; 3) violazione di legge per il mancato accoglimento di prova testimoniale e interrogatorio formale. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non attaccava l'autonoma ratio decidendi fondata sulla carenza di allegazioni e sulla incomprensibilità della domanda di superiore inquadramento; ha rigettato il secondo motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite sul divieto di frazionamento di crediti riferiti al medesimo rapporto e al medesimo fatto costitutivo, in assenza di allegazione di uno specifico interesse alla tutela separata; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e per mancata censura della ratio autonoma relativa alla carenza di allegazioni. Il ricorso è stato quindi respinto, con nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimata e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura sulla prescrizione non aggrediva una ratio decidendi autonoma e sufficiente al rigetto, cioè la mancanza di allegazioni specifiche sulle mansioni superiori e l'incomprensibilità della domanda. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che la domanda sulla tredicesima mensilità, proposta separatamente rispetto ad altra azione relativa al medesimo rapporto di lavoro e al medesimo ambito oggettivo di giudicato, era inammissibile in difetto di allegazione di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e per mancata impugnazione della ratio autonoma basata sulla carenza di allegazioni, che rendeva irrilevante l'espletamento della prova. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata; posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e non indica un effettivo omesso esame decisivo rilevante ai fini della cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico e riferita a una statuizione effettivamente censurata

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    chi deduce il mancato accoglimento di istanze istruttorie deve trascriverle o indicarle specificamente nel ricorso

  • art. 183 c.p.c.

    se il giudice intende rilevare d'ufficio il possibile frazionamento del credito, deve prospettare la questione alle parti, riservando eventualmente la decisione con termine per memorie

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il contraddittorio va assicurato quando il giudice rileva questioni officiosamente, concedendo alle parti di interloquire

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. n. 10016/2017

    richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il deposito del ricorso in cancelleria interrerebbe la prescrizione

  • Cass. n. 675/1986

    richiamata per il principio del difetto di interesse a impugnare quando una ratio decidendi autonoma non sia censurata

  • Cass. Sez. Un. n. 4090/2017

    le domande su crediti distinti ma collegati al medesimo rapporto e al medesimo fatto costitutivo sono proponibili separatamente solo se il creditore alleghi uno specifico interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata

  • Cass. Sez. Un. n. 23535/2019

    richiamata in tema di raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non investe tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, poiché la mancata censura di una ratio sufficiente a sorreggere il dispositivo fa difetto di interesse all'impugnazione.
  • La domanda di superiore inquadramento o di differenze retributive deve essere specificamente allegata, indicando le mansioni asseritamente svolte, le declaratorie contrattuali di riferimento e gli elementi che consentano di comprendere il livello rivendicato; una domanda generica o incomprensibile è idonea a determinare il rigetto indipendentemente da altri profili come la prescrizione.
  • Le pretese creditorie inerenti al medesimo rapporto di durata e riconducibili al medesimo fatto costitutivo, se inserite nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, non possono essere frazionate in giudizi separati salvo che il creditore alleghi e dimostri uno specifico interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
  • Chi deduce in cassazione il mancato accoglimento di prove deve indicare in modo puntuale il contenuto delle istanze istruttorie e dimostrarne la decisività, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente preclusiva o impeditiva, deve garantire il contraddittorio sulle relative conseguenze processuali prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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