Cassazione Civile, Ordinanza n. 31182/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un'intimazione di pagamento relativa a crediti contributivi. Il giudice di primo grado aveva accertato l'estinzione per prescrizione dei crediti e aveva regolato le spese di lite. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva confermato la soccombenza dell'ente resistente sulle spese, ma aveva escluso dalla liquidazione del primo grado il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che tale fase non si fosse svolta. Il ricorrente ha censurato tale esclusione deducendo violazione del DM n. 55/2014 e delle relative tabelle, oltre che degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la fase di trattazione/istruttoria è comunque dovuta perché comprende l'esame degli scritti e dei documenti delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo erronea l'esclusione del compenso per la fase istruttoria nella liquidazione delle spese del primo grado. Ha affermato che, in linea con precedenti arresti, l'attività di esame della memoria e della documentazione prodotta dalla controparte rientra nella fase istruttoria/di trattazione prevista dal DM n. 55/2014. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha deciso nel merito, rideterminando le spese di primo grado in euro 6.036,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ha confermato invece la statuizione sulle spese del secondo grado e ha posto a carico degli intimati, in solido, le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso l'intimazione di pagamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene invocato per denunciare violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.
La Corte ritiene che la fase istruttoria/trattazione non possa essere espunta quando vi sia stata almeno attività di esame di scritti e documenti della controparte.
Richiamato quale modifica del DM n. 55/2014 applicabile alla quantificazione dei compensi.
Norma richiamata in tema di rifusione delle spese a carico della parte soccombente.
Norma richiamata unitamente all'art. 91 c.p.c. ai fini della regolazione delle spese.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel motivo come parametro della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte richiama i propri precedenti anche ai sensi di tale disposizione.
Viene applicato per decidere nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali del primo grado, la fase di trattazione/istruttoria non può essere esclusa quando il giudizio abbia comportato almeno l'esame degli scritti difensivi e della documentazione prodotta dalla controparte, attività che rientra nel catalogo della fase previsto dal DM n. 55/2014.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice deve attenersi alle fasi effettivamente svolte secondo la struttura tabellare vigente ratione temporis, senza espungere la voce corrispondente sulla base di una lettura eccessivamente restrittiva del concetto di fase istruttoria.
- Quando l'errore di diritto investe solo la quantificazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2 c.p.c.
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