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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31183/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione, definito con ordinanza n. 25746/2024, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte. In quella ordinanza la Corte aveva disposto che nulla fosse posto a carico del controricorrente per spese, ritenendo tardiva la costituzione del controricorso e dunque inammissibile anche l'attività difensiva successiva. Con il ricorso per revocazione, la parte istante ha chiesto la revoca parziale dell'ordinanza limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo un errore di fatto nella ricostruzione della sequenza notificatoria: il ricorso introduttivo non sarebbe stato notificato nella data indicata dalla precedente ordinanza, bensì in data successiva, come emergente dall'avviso di ricevimento, con la conseguenza che il controricorso era invece tempestivo entro il termine di quaranta giorni. La controparte non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ravvisando un errore di fatto nella precedente ordinanza circa la data di notifica del ricorso introduttivo e, quindi, circa la tardività del controricorso. Ha revocato parzialmente l'ordinanza n. 25746/2024 limitatamente alla parte in cui disponeva che nulla fosse posto sulle spese per tardiva costituzione del controricorrente. Decidendo nel merito sulla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, ha condannato l'associazione resistente a rifondere le spese del precedente giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole in euro 5.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di revocazione, considerata la mancata difesa della controparte e la natura dell'errore.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    nel procedimento camerale introdotto da tale norma opera la preclusione delle difese tardive del controricorrente, ma solo ove il controricorso sia effettivamente tardivo

  • art. 370 c.p.c.

    la preclusione alla difesa del controricorrente tardivamente costituito comporta l'inammissibilità delle memorie successive, salvo il recupero parziale delle difese orali se sia fissata udienza di discussione

  • art. 53 L. 53/1994

    richiamata solo come modalità di avvio della notifica a mezzo posta da parte del difensore

  • art. 1-bis d.l. n. 168/2016, conv. dalla L. n. 197/2016

    richiamato quale fonte dell'introduzione del rito camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione è deducibile l'errore di fatto quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto documentalmente smentito dagli atti e decisivo ai fini della decisione.
  • La tardività del controricorso deve essere valutata sulla base della corretta data di notificazione del ricorso introduttivo; un errore nella ricostruzione della sequenza notificatoria può incidere anche sulla regolazione delle spese.
  • Nel procedimento camerale di legittimità, la sanzione di inammissibilità delle difese tardive del controricorrente presuppone effettivamente la tardività della costituzione; in difetto, trova applicazione la regola ordinaria della soccombenza per la liquidazione delle spese.
  • La revocazione può comportare la cassazione parziale della precedente ordinanza limitatamente alla statuizione viziata, con decisione nel merito sul capo revocato quando non siano necessari ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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