Cassazione Civile, Ordinanza n. 31185/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla declaratoria di nullità della cessione di un ramo d'azienda dalla società ricorrente a una società terza. I lavoratori interessati avevano chiesto di essere riammessi in servizio presso la cedente; poiché la società non aveva provveduto al ripristino del rapporto, avevano agito per ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame della società, richiamando precedenti conformi della stessa Corte e di legittimità. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi: (1) deduceva la violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che esistesse un giudicato preclusivo sulle pretese creditorie; (2) censurava la ritenuta efficacia dell'offerta di prestazione lavorativa ai fini della mora del creditore, contestando il diritto dei lavoratori all'intera retribuzione e sollevando questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 36 Cost.; (3) invocava l'applicazione dei principi sull'adempimento del terzo e deduceva l'erronea esclusione di effetti liberatori a favore della cedente, anche in considerazione dell'appalto esistente tra cedente e cessionario e della prestazione resa nell'ambito di tale rapporto; (4) sosteneva che i principi elaborati in tema di pagamento effettuato dallo pseudo-appaltatore dovessero operare anche nei trasferimenti di azienda non conformi all'art. 2112 c.c., sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 2112 c.c. per disparità di trattamento; (5) contestava infine l'automatismo del pagamento integrale della retribuzione in caso di mancata esecuzione del ripristino del rapporto, denunciando violazioni di numerosi parametri costituzionali e dell'art. 614-bis c.p.c., e proponendo ulteriori questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando espressamente i propri precedenti recenti, in particolare le ordinanze nn. 24896/2025, 20303/2025 e 3505/2024, nonché i precedenti di sezione già intervenuti sulla medesima questione. Ha ribadito che l'interpretazione della regula iuris, una volta consolidata dalla funzione nomofilattica della Corte, deve essere privilegiata per esigenze di stabilità e certezza del diritto, e ha ritenuto prive di fondamento anche le questioni di legittimità costituzionale prospettate. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato preclusivo sulle pretese dei lavoratori; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
Invocato in relazione al giudicato formale; la Corte ha ritenuto infondata la dedotta preclusione.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
artt. 3 e 36 Cost.
Richiamati a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto infondate tali questioni.
artt. 1206, 1207, 1208, 1217, 1256 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la mora del creditore e l'obbligo di pagamento della retribuzione; la Corte ha confermato l'orientamento contrario alla tesi della società.
Richiamati per contestare il diritto alla retribuzione piena e la sua correlazione con la mancata prestazione lavorativa; la Corte ha respinto la censura.
Invocato per sostenere l'efficacia liberatoria dell'adempimento del terzo; la Corte non ha accolto tale impostazione.
Richiamato in relazione ai pagamenti e agli effetti liberatori; la Corte ha seguito l'orientamento consolidato che esclude l'applicazione prospettata dalla ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha tratto un diverso esito favorevole alla società.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Richiamato nel motivo relativo ai rapporti tra cedente e appaltatore/cessionario.
Richiamato nel motivo relativo all'appalto e ai rapporti con i lavoratori.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del trasferimento d'azienda.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Richiamato nel quarto motivo a sostegno dell'analogia con i fenomeni interpositori illeciti.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Richiamato nel quinto motivo per contestare l'automatismo della condanna; la Corte non ha accolto la doglianza.
La Corte ha escluso la pronuncia delle relative condanne, in ragione dello specifico contesto processuale.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio.
Usato per il rinvio ai precedenti conformi senza integrale ripetizione delle argomentazioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una questione giuridica è già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte tende a ribadire l'orientamento nomofilattico per esigenze di certezza del diritto e di stabilità applicativa.
- Nel caso di dichiarata nullità di una cessione di ramo d'azienda, il datore/cedente che non esegua il ripristino del rapporto non può opporre, per escludere il diritto dei lavoratori alla retribuzione, una tesi estensiva dell'efficacia liberatoria di pagamenti o prestazioni rese dal cessionario o da terzi, se tale estensione non è compatibile con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Le questioni di legittimità costituzionale formulate in via strumentale rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato non sono accolte quando la Corte ritenga che l'interpretazione seguita sia già coerente con i parametri costituzionali invocati.
- La deduzione del giudicato come preclusione richiede la verifica concreta del contenuto precettivo della precedente decisione: non è sufficiente allegare in astratto un giudicato se la pretesa azionata riguarda una diversa obbligazione o un diverso periodo di maturazione del credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31120/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31179/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31182/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31183/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31184/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31186/2025 del 28/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →