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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00597/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto datoriale di computare l'intero periodo di apprendistato, svolto dai lavoratori nel rapporto di lavoro ferroviario, ai fini degli aumenti periodici di anzianità previsti dalla disciplina collettiva. In primo e secondo grado è stata dichiarata la nullità di alcune previsioni del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo sindacale nella parte in cui escludevano tale computo, con conseguente accertamento del diritto dei lavoratori al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata e alla corresponsione delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro attinenti alla disciplina dell'apprendistato, alla sua interpretazione alla luce della normativa nazionale e unionale e alla dedotta discriminazione indiretta per età; il quinto concernente la prescrizione dei crediti retributivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la stabilità del rapporto dopo la riforma del 2012 e, quindi, erroneamente ritenuto sospeso il decorso della prescrizione in costanza di rapporto per metus del lavoratore. In memoria la ricorrente ha rinunciato ai primi quattro motivi.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, i primi quattro motivi di ricorso, in ragione della rinuncia della società a tali censure; rigetta il quinto motivo, ritenendo corretto l'orientamento secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato come ridisegnati dalla L. n. 92 del 2012 e dal D.Lgs. n. 23 del 2015, la prescrizione dei diritti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è quindi integralmente rigettato; la società è condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La rinuncia a uno o più motivi di ricorso rende superflua la decisione sul loro merito e determina l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 391 c.p.c.

    Non si applica alla rinuncia ai singoli motivi di ricorso, che non equivale a rinuncia all'intero ricorso e non richiede le formalità proprie della rinuncia processuale.

  • L. n. 25 del 1955, art. 19

    Richiamata dalla ricorrente come parametro normativo nella censura relativa all'apprendistato e alla sua disciplina contrattuale.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49 e 57

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla disciplina dell'apprendistato e sul computo dell'anzianità.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47/52

    Richiamato dalla ricorrente quale quadro normativo dell'apprendistato in relazione alla legge del 1955.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c) ed e)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'apprendistato e agli effetti sul trattamento economico.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dalla ricorrente per sostenere un diverso criterio interpretativo della disciplina applicabile.

  • art. 7 dell'Accordo Sindacale Nazionale 1 marzo 2006

    Oggetto di censura per l'esclusione del periodo di apprendistato dal computo dell'anzianità.

  • Direttiva 2000/78/CE, artt. 1 e 2

    Richiamata dalla ricorrente per dedurre una discriminazione indiretta collegata all'età.

  • art. 2948 c.c., n. 4

    La prescrizione dei crediti retributivi viene collegata al termine quinquennale, che decorre dalla cessazione del rapporto nei rapporti privi di stabilità adeguata.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella cessazione del rapporto di lavoro per i crediti non prescritti al 2012.

  • L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1 e 2

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la riforma del 2012 avrebbe eliminato la tutela forte, incidendo sulla prescrizione in corso di rapporto.

  • L. n. 92 del 2012

    È considerata dalla Corte, insieme al D.Lgs. n. 23 del 2015, come intervento che ha inciso sul regime di stabilità del lavoro a tempo indeterminato, facendo decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto per i crediti non già prescritti.

  • D.Lgs. n. 23 del 2015

    Concorre, secondo la Corte, alla rimodulazione del rapporto a tempo indeterminato privo di stabilità piena, con effetti sulla decorrenza della prescrizione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Viene applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia del ricorrente a singoli motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità di tali censure per sopravvenuto difetto di interesse, non la rinuncia processuale all'intero ricorso.
  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come configurato dopo la L. n. 92 del 2012 e il D.Lgs. n. 23 del 2015, l'assenza di un regime di stabilità piena impedisce che la prescrizione dei crediti retributivi decorra in costanza di rapporto: per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, il termine inizia dalla cessazione del rapporto.
  • Quando la Corte di cassazione ha già enunciato un principio di diritto su una questione, tale interpretazione assume vocazione di stabilità e può essere superata solo per gravi ragioni, a tutela dell'uniformità del diritto e della prevedibilità delle decisioni.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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