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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00592/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore contributivo)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione proposta da una società avverso intimazioni di pagamento relative a sei cartelle esattoriali emesse per crediti previdenziali. La Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione: per cinque cartelle aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella non opposta, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; per la sesta cartella aveva rilevato che l’appello dell’agente della riscossione non conteneva una censura specifica. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 49 d.P.R. 602/1973 in relazione all’art. 2946 c.c., sostenendo la prescrizione decennale dopo la cartella non opposta; 2) violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte, però, rilevava preliminarmente d’ufficio la carenza di jus postulandi dell’Agenzia in cassazione, perché il Protocollo 22 giugno 2017 prevede il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato salvo conflitto di interessi, indisponibilità o apposita motivata delibera ex art. 43, comma 4, R.D. 1611/1933, presupposti non risultanti nel caso concreto; ne consegue l’invalidità della procura conferita a un avvocato del libero foro.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i tre motivi di ricorso, perché rileva d’ufficio la mancanza di valida rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione davanti alla Corte. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto. È inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 49 d.P.R. 602/1973

    invocato dalla ricorrente per sostenere il regime prescrizionale decennale dopo la cartella non opposta.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla prescrizione ordinaria decennale.

  • artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999

    invocati come norme asseritamente violate nella gestione della riscossione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato

    attribuisce convenzionalmente all’Avvocatura dello Stato il patrocinio dell’Agenzia davanti alla Corte di cassazione, salvo conflitto d’interessi, indisponibilità o apposita motivata delibera.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4

    richiamato come fonte della delibera motivata necessaria per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

  • Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n. 23397

    richiamata come precedente sul termine di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali dopo la notifica della cartella non opposta.

  • Cass. n. 6931/2023

    richiamata in conformità al principio sulla necessità del patrocinio dell’Avvocatura o della valida deroga.

  • Cass. n. 18297/2023

    richiamata in conformità al principio sulla necessità del patrocinio dell’Avvocatura o della valida deroga.

  • Cass. n. 41205/2021

    richiamata in conformità al principio sulla necessità del patrocinio dell’Avvocatura o della valida deroga.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la validità della procura dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere verificata anche d’ufficio: se non ricorrono le condizioni che consentono il patrocinio del libero foro in deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la procura è invalida e il ricorso è inammissibile.
  • Il Protocollo tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato impone, come regola, il patrocinio dell’Avvocatura davanti alla Corte di cassazione; la deroga richiede un presupposto legittimante specifico e risultante dagli atti.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida rappresentanza processuale, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti, anche se attinenti alla prescrizione dei crediti o alla nullità della sentenza.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale di recente consolidamento sul difetto di jus postulandi, può disporsi la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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