Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00603/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il consorzio ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione contro un verbale INPS di accertamento. L'INPS aveva disconosciuto la natura di impresa artigiana del consorzio e lo aveva reinquadrato nel settore commerciale, con conseguente condanna al pagamento di maggiori contributi previdenziali. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina sull'artigianato e del rinvio operato dalla normativa previdenziale, sostenendo che i consorzi fra imprese possono mantenere la qualifica artigiana e le relative agevolazioni anche se composti in parte da imprese non artigiane, purché queste non superino un terzo e le imprese artigiane abbiano la maggioranza negli organi deliberanti. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il fatturato destinato ai soci dovesse includere anche le vendite di materiali, e che la prevalenza del fine mutualistico fosse stata accertata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il rinvio dell'art. 49 l. n. 88/1989 alla l. n. 443/1985 è recettizio e che, ai fini previdenziali, i consorzi per essere iscritti nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane devono essere costituiti esclusivamente da imprese artigiane; le norme regionali richiamate non possono incidere sui rapporti previdenziali, potendo operare solo per agevolazioni regionali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e di circostanze già esaminate dai giudici di merito, oppure comunque non idonee a integrare un fatto decisivo nel senso richiesto dall'art. 360 c.p.c., n. 5. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 443/1985

    Per l'iscrizione nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane i consorzi devono essere composti esclusivamente da imprese artigiane; il richiamo alla disciplina regionale non può modificare i presupposti rilevanti ai fini previdenziali.

  • art. 8 l.r. Toscana n. 53/2008

    La disposizione regionale non può estendere in ambito previdenziale la qualifica artigiana oltre i limiti fissati dalla legge statale; può operare solo rispetto alle agevolazioni regionali previste per consorzi e società consortili con una limitata partecipazione di imprese non artigiane.

  • art. 49 l. n. 88/1989

    Il rinvio alle attività di cui alla legge-quadro sull'artigianato è interpretato come rinvio recettizio; la classificazione INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali.

  • art. 13 l.r. Toscana n. 53/2008

    La previsione sull'annotazione costitutiva e condizione per le agevolazioni va letta in coerenza con il divieto per le Regioni ordinarie di incidere sui rapporti previdenziali.

  • art. 5, comma 5, l. n. 443/1985

    È richiamato come modello normativo regionale relativo all'annotazione nella sezione speciale del registro imprese come artigiana e alle agevolazioni connesse.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso non può tradursi in un nuovo esame del merito; sono censurabili solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei rigorosi limiti fissati dalle Sezioni Unite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il deposito dell'ordinanza all'esito dell'adunanza camerale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di inquadramento previdenziale, il rinvio della normativa previdenziale alla disciplina dell'artigianato ha natura recettizia e non consente alla disciplina regionale di modificare i requisiti validi ai fini contributivi.
  • Ai fini dell'iscrizione dei consorzi nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, la compagine deve essere composta esclusivamente da imprese artigiane, senza che norme regionali possano ampliare tale requisito in ambito previdenziale.
  • Le disposizioni regionali che prevedono agevolazioni per consorzi e società consortili con partecipazione anche di imprese non artigiane non incidono sulla qualificazione previdenziale del consorzio, ma al più sul diverso piano delle agevolazioni regionali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle prove o di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
  • Un elemento documentale o amministrativo favorevole alla parte non è di per sé decisivo se, alla luce del complessivo compendio probatorio, non è idoneo da solo a determinare un esito diverso della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.