Cassazione Civile, Ordinanza n. 00576/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto proposta da un pensionato. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il diritto, facendo decorrere il termine prescrizionale decennale dalla data del pensionamento e non dalla successiva domanda amministrativa del beneficio. Il ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato il diritto alla rivalutazione come diritto autonomo e lo aveva ritenuto prescritto anche per soggetti già pensionati all'1.10.2003; 2) violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c., per avere invertito l'onere della prova in tema di prescrizione; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per aver ancorato il decorso della prescrizione alla data del pensionamento senza prova della consapevolezza dell'esposizione ad amianto; 4) violazione dell'art. 2935 c.c., sulla medesima questione del dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ha natura autonoma e può essere soggetto a prescrizione anche nei confronti di soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quarto, ritenendo che la prescrizione decorra dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell'esposizione ad amianto e che tale momento, quando rilevante ai fini dell'eccezione di prescrizione, debba essere provato da chi la eccepisce. Poiché la Corte d'appello aveva fatto decorrere il termine dal pensionamento senza verificare la consapevolezza dell'esposizione e senza corretta applicazione del relativo onere probatorio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Invocato per sostenere che il diritto non fosse autonomo o non fosse prescrivibile nei termini ritenuti dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione ha invece affermato che il diritto alla rivalutazione contributiva è autonomo e dunque soggetto a prescrizione.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dell'esposizione ad amianto coincide con la consapevolezza dell'esposizione.
L'eccezione di prescrizione richiede che sia provato il fatto da cui decorre il termine, quindi la consapevolezza dell'esposizione ad amianto deve essere dimostrata da chi eccepisce la prescrizione.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni sulla data di decorrenza del termine prescrizionale in assenza di prova della consapevolezza dell'esposizione.
Richiamato per contestare la ricostruzione presuntiva del dies a quo della prescrizione ancorato al pensionamento anziché alla consapevolezza dell'esposizione.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ha natura autonoma e non si esaurisce nella mera componente di singoli ratei pensionistici; perciò può essere assoggettato a prescrizione in termini autonomi anche quando il lavoratore sia già pensionato.
- Nel giudizio in cui sia eccepita la prescrizione del beneficio contributivo per esposizione ad amianto, il termine decorre dal momento in cui l'interessato ha consapevolezza dell'esposizione, non automaticamente dalla data del pensionamento.
- Chi eccepisce la prescrizione deve provare il fatto costitutivo del relativo decorso, inclusa la data in cui il titolare del diritto abbia acquisito consapevolezza dell'esposizione rilevante.
- È erroneo individuare in via automatica il dies a quo della prescrizione nel pensionamento, se non sia accertato che già allora il lavoratore avesse conoscenza dell'esposizione ad amianto.
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