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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00585/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto, secondo la Corte d'appello, dall'1.1.2000 fino alla cessazione del rapporto nel 2012, con condanna al pagamento di differenze retributive e T.F.R. La Corte territoriale ha ritenuto che la prestazione fosse stata resa non solo nell'ambito di associazioni gestite dal ricorrente, ma anche direttamente in favore dello stesso, che avrebbe utilizzato la prestazione nel proprio interesse, in assenza di altro soggetto cui imputarla. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere della prova fosse stato mal governato e che la subordinazione fosse stata desunta da elementi inconsistenti; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o insufficiente, specie sulla rilevanza delle testimonianze ai fini della decorrenza del rapporto; (3) travisamento della prova e motivazione contraddittoria per l'affermazione del giudicato nei confronti dell'associazione e, al contempo, della diretta imputazione del rapporto al ricorrente; (4) violazione dell'art. 2082 c.c. per mancata spiegazione dell'interesse personale del ricorrente alla riconduzione del rapporto a sé; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, ritenendo illegittima la condanna alle spese a suo carico nonostante il parziale accoglimento della sua posizione sulla data di inizio del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che non vi era alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva semplicemente valutato gli elementi istruttori; che la motivazione della Corte d'appello non era apparente, essendo idonea a spiegare le ragioni dell'accertata subordinazione e della decorrenza del rapporto dal gennaio 2000; e che le ulteriori doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre respinto il quinto motivo, affermando che, in caso di accoglimento soltanto parziale di una domanda articolata in un unico capo o comunque prevalentemente accolta, non ricorre reciproca soccombenza tale da imporre la condanna della parte vittoriosa alle spese, potendo il giudice disporre la compensazione, ma non dovendosi escludere la condanna della parte prevalentemente soccombente. È stata inoltre respinta la richiesta di oscuramento dei dati identificativi, ritenuta generica e non supportata da motivi legittimi specifici. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati gli effetti del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non quando si contesta la mera valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    È il parametro usato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma non per criticare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4

    Consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, o per violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    Dopo la riforma, permette solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o il semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    L'obbligo di motivazione è violato solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, o è incomprensibile/irrimediabilmente contraddittoria.

  • art. 111 Cost.

    Impone un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato un vizio della decisione per mancata spiegazione dell'interesse personale del datore; la censura è stata ritenuta in sostanza attinente al fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di accoglimento parziale la compensazione può essere disposta; non necessariamente si configura reciproca soccombenza tale da condurre a condanne improprie alle spese.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003

    L'oscuramento dei dati identificativi richiede motivi legittimi specifici e concretamente allegati; un riferimento generico a delicatezza della vicenda o a un danno imprenditoriale non basta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio; non quando la censura riguardi la maggiore o minore persuasività delle prove valutate dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è consentito in cassazione chiedere una rivalutazione delle deposizioni o del materiale istruttorio: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza della motivazione o l'erronea lettura delle prove.
  • La motivazione è censurabile come nullità solo se manca, è meramente apparente o è obiettivamente incomprensibile; è invece sufficiente una motivazione che esponga, anche sinteticamente, le ragioni dell'accertamento della subordinazione.
  • In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento può fondarsi sugli indici tipici della subordinazione, tra cui poteri direttivi, organizzativi e di controllo del datore di lavoro, e sulla concreta soggezione personale del prestatore.
  • La parziale riduzione del periodo accertato o dell'importo richiesto non comporta di per sé reciproca soccombenza: se la domanda è complessivamente accolta in misura prevalente, il giudice può porre le spese a carico della parte sostanzialmente soccombente, salva eventuale compensazione nei casi di legge.
  • L'istanza di oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali deve essere sorretta da allegazioni specifiche e concrete circa il pregiudizio derivante dalla diffusione; formule generiche sulla delicatezza della vicenda o su un asserito danno all'attività non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniNotificazioniSpese di liteTrattamento dei dati personali
RamiLavoroProcesso civilePrivacy
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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