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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00582/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente per asserito superamento del periodo di comporto. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso perché, nel computo delle assenze, erano stati considerati come malattia cinque giorni dell'agosto 2016 che in realtà erano stati chiesti e concessi come ferie. La società, ricorrente in cassazione, ha sostenuto con due motivi: (1) violazione dell'art. 2110 c.c. e della disciplina collettiva metalmeccanici, assumendo che, in presenza di giorni festivi o non lavorati tra due episodi morbosi, dovesse presumersi la continuità della malattia, con conseguente onere del lavoratore di provare la ripresa dell'attività lavorativa; (2) violazione dei principi di correttezza e buona fede e delle norme richiamate, deducendo che il lavoratore fosse stato adeguatamente informato sul decorso del comporto e che la comunicazione datoriale si riferisse correttamente al periodo di malattia considerato, non al triennio mobile indicato dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il lavoratore, al termine della malattia, aveva chiesto ferie per un periodo immediatamente successivo alla certificazione medica e che tali ferie erano state autorizzate; in tale situazione, la fruizione delle ferie interrompe il decorso del comporto, senza che il dipendente debba fornire una specifica dichiarazione ulteriore di volontà. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, per cui il lavoratore può mutare il titolo dell'assenza da malattia a ferie per evitare la perdita del posto. Verificati in fatto la concessione delle ferie e l'erroneità del computo datoriale, è stato escluso il superamento del periodo massimo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo. Poiché tale accertamento assorbiva la censura restante, il secondo motivo è stato dichiarato ultroneo. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2110 c.c.

    Il periodo di comporto può essere interrotto dalla fruizione di ferie richieste dal lavoratore dopo la malattia; il superamento va escluso se i giorni contestati sono ferie e non assenza per malattia.

  • art. 2109 c.c.

    Il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di collocazione temporale delle ferie, deve valutare adeguatamente la posizione del lavoratore quando questi rischi la perdita del posto per scadenza del comporto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza nell'adempimento del rapporto, ma il motivo è stato superato dall'accertamento della corretta imputazione dei giorni a ferie.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a sovvertire l'esito, perché il punto decisivo era la concessione delle ferie.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione della comunicazione datoriale sul comporto; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 1970

    Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione del motivo, senza incidere sul rigetto, poiché è stata confermata l'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del comporto.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, per effetto del rigetto del ricorso.

  • art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il lavoratore assente per malattia può chiedere di fruire di ferie già maturate per interrompere il decorso del periodo di comporto e preservare il posto di lavoro.
  • Se le ferie sono richieste dopo la cessazione della malattia e sono autorizzate, i giorni di ferie non possono essere imputati come malattia ai fini del comporto.
  • La rinuncia del lavoratore alla fruizione delle ferie già richieste e concesse deve risultare da una prova chiara e univoca; non basta una mera presunzione sfavorevole.
  • Il datore di lavoro, quando valuta o colloca le ferie richieste dal dipendente in prossimità del comporto, deve tenere conto della concreta posizione del lavoratore e del rischio di perdita del posto.
  • Accertato in fatto che i giorni contestati erano ferie e non malattia, viene meno il presupposto del superamento del periodo di comporto e resta assorbita ogni ulteriore censura sul recesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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