Cassazione Civile, Ordinanza n. 18634/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, valorizzando beni e spese ritenuti indicativi di capacità contributiva, tra cui abitazione principale, possesso di un’autovettura e acquisto di un appartamento e di un’auto. Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso; in appello l’Ufficio è rimasto soccombente per il rigetto del gravame da parte della commissione tributaria regionale. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione e per omessa descrizione dei fatti di causa; 2) violazione delle norme processuali tributarie e civili per avere il giudice d’appello rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di appello per difetto di valida sottoscrizione da parte di funzionari asseritamente privi di potere, vizio che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere eccepito dalla controparte; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e della disciplina degli atti amministrativi tributari per avere la CTR rilevato d’ufficio la nullità degli atti impositivi per difetto di sottoscrizione, e per avere ritenuto necessaria una particolare qualifica dirigenziale dei sottoscrittori o dei deleganti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse comunque una motivazione sufficiente a rendere intelligibili la decisione e le ragioni del rigetto dell’appello. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il difetto di legittimazione alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte del funzionario dell’Agenzia delle Entrate non è rilevabile d’ufficio, poiché si tratta di circostanza che deve essere specificamente eccepita dal contribuente; in mancanza, deve presumersi che l’atto provenga dal soggetto legittimato. Dal suo accoglimento è derivato l’assorbimento del terzo motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze indicativi di capacità contributiva.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.
si applica al processo tributario per il rinvio generale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; la motivazione può essere concisa purché intellegibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la mancanza degli elementi richiesti comporta nullità solo se impedisce di individuare gli elementi di fatto e le ragioni della decisione.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza.
richiamato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione/rilevazione officiosa di vizi non eccepiti.
richiamato quale norma sulle preclusioni in appello nel processo civile, invocata in relazione al processo tributario.
artt. 18, 24, 32, 53, 57 e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati nel motivo di ricorso per sostenere le preclusioni e le modalità di deduzione dei vizi nel processo tributario.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente in tema di nullità del provvedimento amministrativo.
art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente in tema di invalidità non rilevabile in difetto di concreta lesione.
art. 21-novies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente in tema di autotutela e ritiro degli atti amministrativi.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova sulla legittimazione alla sottoscrizione degli atti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata esposizione analitica dello svolgimento del processo non determina nullità della sentenza se dal suo contenuto siano comunque individuabili il thema decidendum, le difese delle parti e le ragioni della decisione.
- La nullità della sentenza per carenza motivazionale ricorre solo quando la motivazione o la narrazione dei fatti siano così lacunose da rendere impossibile la comprensione della decisione; vale il principio di strumentalità delle forme, per cui l’atto non è nullo se ha raggiunto il suo scopo.
- Il difetto di legittimazione alla sottoscrizione di un atto processuale dell’Amministrazione finanziaria, nel processo tributario, non è rilevabile d’ufficio: deve essere specificamente eccepito dalla parte interessata, altrimenti opera la presunzione che l’atto provenga dal soggetto legittimato.
- In mancanza di tempestiva contestazione del potere di sottoscrizione del funzionario dell’ufficio finanziario, il giudice non può dichiarare d’ufficio la nullità dell’atto per carenza di delega o di potere.
- Quando l’accoglimento di un motivo di ricorso rende superfluo l’esame delle ulteriori censure, queste restano assorbite.
- L’eventuale difetto di sottoscrizione degli atti dell’amministrazione finanziaria non coincide automaticamente con una nullità assoluta e insanabile, ma richiede la deduzione della parte che vi abbia interesse e la verifica del concreto regime dell’atto impugnato.
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