Cassazione Civile, Ordinanza n. 34903/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento sintetico per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rideterminato un maggior reddito sulla base di indici di capacità contributiva e patrimoniale. Il contribuente aveva sostenuto di aver aderito allo scudo fiscale, avendo presentato dichiarazione riservata e pagato l'imposta straordinaria per somme detenute all'estero. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Agenzia sosteneva che non bastasse la mera emersione delle somme scudate, essendo necessario verificare se proprio quelle somme potessero giustificare le spese e il tenore di vita contestati. Il contribuente, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'appello per novità della questione e, in via subordinata, contestava la legittimità dell'accertamento per l'utilizzo di parametri redditometrici superati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia preclusiva automatica allo scudo fiscale senza accertare il necessario collegamento tra le somme rimpatriate/regolarizzate e i redditi sinteticamente accertati per il 2007. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 1 luglio 2009 n. 78
istituisce una misura di emersione/rimpatrio con effetti preclusivi e protettivi, ma tali effetti non operano automaticamente rispetto all'accertamento sintetico se manca il collegamento tra le somme scudate e i redditi contestati
legge di conversione del d.l. 78/2009
art. 14 d.l. 15 settembre 2001 n. 350
l'effetto preclusivo dell'emersione ha natura eccezionale e il contribuente, ove contestato l'operare dei presupposti, deve provarne la ricorrenza
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
nell'accertamento sintetico, se il contribuente oppone disponibilità di ulteriori redditi o risorse, deve fornire prova contraria idonea sulla loro disponibilità, entità e durata del possesso, e documenti sintomatici del loro possibile impiego
nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere argomentazioni difensive dirette a contrastare la pretesa fiscale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge invocata nei motivi di ricorso
norme sul procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione incidentale
d.m. 10 settembre 1992
richiamato dal contribuente per contestare i parametri utilizzati nell'accertamento sintetico
d.m. 19 novembre 1992
richiamato dal contribuente per contestare i parametri utilizzati nell'accertamento sintetico
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2007
richiamato dal contribuente per contestare i parametri utilizzati nell'accertamento sintetico
d.m. 24 dicembre 2012
il nuovo redditometro è applicabile ai redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accertamento sintetico, la deduzione del contribuente circa l'esistenza di somme emerse con lo scudo fiscale non determina di per sé l'inopponibilità dell'accertamento: occorre verificare un collegamento oggettivo, quantomeno di compatibilità, tra le risorse rimpatriate/regolarizzate e i redditi o le spese contestati.
- L'effetto preclusivo derivante dallo scudo fiscale ha natura eccezionale e, quando l'Ufficio contesti la sussistenza dei presupposti applicativi, grava sul contribuente l'onere di provarne la ricorrenza e il nesso con la pretesa impositiva oggetto di causa.
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Amministrazione di sviluppare argomentazioni difensive nuove se dirette a confutare nel merito la decisione di primo grado, purché non introducano eccezioni in senso tecnico.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente che alleghi la disponibilità di ulteriori risorse deve fornire prova della loro disponibilità, entità e durata del possesso, nonché elementi documentali idonei a rendere plausibile il loro impiego per le spese contestate.
- Il nuovo redditometro non può essere applicato ai redditi di annualità anteriori al 2009.
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