Cassazione Civile, Ordinanza n. 35187/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso/tassazione di registro relativo a una complessa operazione societaria articolata in conferimenti di rami d'azienda e cessioni di partecipazioni. L'Ufficio ha ritenuto che la sequenza negoziale fosse sostanzialmente diretta alla cessione di un ramo d'azienda, riqualificando l'operazione ai fini dell'imposta di registro e determinando la base imponibile in misura più elevata. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia, ma aveva comunque ridotto l'imponibile a euro 1.566.379,00, ritenendo che, anche a voler valorizzare la concatenazione degli atti, fiscalmente rilevasse una sola cessione di ramo d'azienda. L'Agenzia ha proposto ricorso principale denunciando omesso esame di un fatto decisivo: secondo la sua prospettazione l'operazione si sarebbe in realtà risolta nella cessione di due rami d'azienda, corrispondenti ai due conferimenti effettuati, con base imponibile complessiva pari a euro 9.743.292,00. La società ha resistito e, in via incidentale, ha dedotto: nullità della sentenza e violazione delle norme sulle comunicazioni dell'udienza nel processo tributario; violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 per avere la CTR valorizzato scopo pratico, effetti economici complessivi e collegamento negoziale; violazione delle norme sostanziali e della disciplina unionale sui conferimenti societari; omesso esame delle ragioni economiche dell'operazione; motivazione apparente sulla sussistenza di valide ragioni economiche.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale della società e dichiara assorbiti gli altri motivi incidentali. Cassa la sentenza impugnata e decide nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate in ragione del mutamento del quadro giurisprudenziale e degli interventi legislativi e della Corte costituzionale intervenuti sulla materia. Non viene disposto l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato dedotto come omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte non lo accoglie perché ritiene infondata la pretesa riqualificatoria dell'Ufficio.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 31
invocati per vizi della comunicazione dell'udienza nel processo tributario; i motivi sono assorbiti dopo l'accoglimento del terzo motivo incidentale.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di comunicazione dell'udienza e diritto di difesa.
citato nel ricorso incidentale, senza specifico esame nel merito per assorbimento.
artt. 3, 24 e 113 Cost.
richiamati dalla società a sostegno delle censure processuali e sostanziali; la Corte non li accoglie nei termini prospettati.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente."
la disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, è regola interpretativa; ma dopo gli interventi normativi del 2017 e del 2018, e alla luce della Corte costituzionale, l'interpretazione dell'atto di registro deve rimanere ancorata agli elementi desumibili dall'atto stesso e non può essere usata per riqualificare la complessiva operazione economica sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati.
I. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87
ha riformulato l'art. 20 del d.P.R. 131/1986, restringendo il perimetro degli elementi utilizzabili per l'interpretazione dell'atto.
I. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084
ha qualificato la novella del 2017 come interpretazione autentica del testo unico dell'imposta di registro.
art. 53 Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale sull'art. 20; la Corte costituzionale ha escluso la violazione della capacità contributiva.
art. 3 Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale ha escluso che la disciplina violi il principio di uguaglianza e ragionevolezza.
art. 10-bis l. n. 212 del 2000
evocato dalla Corte per escludere letture dell'art. 20 che trasformino la norma in strumento antielusivo generale privo delle garanzie proprie della disciplina specifica dell'abuso del diritto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, essendo esentata dal pagamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 va applicato come criterio di qualificazione giuridica dell'atto registrato, non come clausola generale antielusiva.
- Per gli atti soggetti a imposta di registro, nell'interpretazione rilevante ai fini impositivi devono essere considerati solo gli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, salvo specifiche previsioni del testo unico che consentano di valorizzare atti o fatti collegati.
- Non è consentito riqualificare un'operazione economica complessiva, ai fini dell'imposta di registro, attraverso il collegamento negoziale o elementi extratestuali quando la disciplina applicabile limiti l'interpretazione al singolo atto.
- Le operazioni societarie che combinano conferimenti e cessioni di partecipazioni non possono essere tassate come cessioni di azienda sulla base di una ricostruzione economico-sostanziale eccedente il contenuto testuale degli atti registrati, se la norma impositiva applicabile non lo consente.
- Quando intervengono modifiche legislative e pronunce della Corte costituzionale che incidono sul significato della norma tributaria applicabile, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese per la novità della questione e il mutamento del quadro interpretativo.
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