Cassazione Civile, Ordinanza n. 38986/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata nel 2001, emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per il recupero di IRPEF dovuta su redditi assoggettati a tassazione separata, in relazione a una plusvalenza da cessione di azienda farmaceutica indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 1995. In sede di rinvio la CTR Toscana aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo la cartella non sufficientemente motivata, perché conteneva solo formule sintetiche sul controllo della dichiarazione e sull’importo dovuto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che si trattava non di atto impositivo ma di mero atto di recupero di imposta risultante dalla stessa dichiarazione, e che la contribuente era comunque consapevole del criterio di calcolo dell’imposta. Nel corso del giudizio è intervenuta istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018; dopo il diniego amministrativo, la contribuente ha impugnato il diniego e ha poi documentato il pagamento dovuto per la definizione, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo. Anche l’Agenzia ha aderito alla definizione e chiesto l’estinzione con spese compensate.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia rientrava nella definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018 e che la contribuente aveva effettuato il versamento dovuto senza proporre istanza di trattazione entro il termine finale. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Ha inoltre compensato le spese, ritenendo non sussistenti i presupposti per porle a carico dell’Amministrazione nel subprocedimento sul diniego di definizione, poiché la questione sulla natura della cartella era oggettivamente controversa e solo successivamente risolta in senso favorevole alla tesi della definibilità.
Norme richiamate
È la base del recupero effettuato tramite cartella; la Corte considera la pretesa collegata al controllo automatizzato della dichiarazione e alla somma ivi risultante.
È la norma invocata nel ricorso per sostenere la correttezza della cartella e la natura non impositiva dell’atto.
Richiamato dalla ricorrente per affermare che la contribuente conosceva il criterio di determinazione dell’aliquota applicabile alla plusvalenza.
art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: sospensione, impugnabilità del diniego, estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione e a definizione perfezionata.
Invocato dalla contribuente per le spese del giudizio sul diniego, ma la Corte esclude la condanna per mancanza di temerarietà della tesi dell’Amministrazione.
art. 83 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020
Richiamato per il termine di impugnazione del diniego, nel contesto della definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie determina l’estinzione del processo quando il contribuente ha presentato domanda, ha eseguito il versamento dovuto e non ha depositato istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla legge.
- Nel regime della definizione agevolata, anche la pendenza di un giudizio sul diniego amministrativo non impedisce l’estinzione della lite se la controversia risulta comunque definibile e la definizione si perfeziona.
- Le spese del processo estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo specifiche diverse statuizioni consentite dalla legge; la condanna per responsabilità aggravata richiede una condotta temeraria effettiva, non ravvisabile quando la questione giuridica sia oggettivamente controversa.
- In tema di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, la qualificazione dell’atto come impositivo o meramente liquidatorio può essere questione giuridicamente complessa e non manifestamente infondata, con rilievo anche ai fini della definibilità della lite.
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