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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08596/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da sei cartelle di pagamento relative a debiti tributari della società cedente di un ramo d'azienda, notificate alla società cessionaria quale coobbligata solidale ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997. La contribuente aveva impugnato originariamente le cartelle anche deducendo la nullità dell'atto di cessione del ramo d'azienda; quel contenzioso risultava ancora pendente in Cassazione. Parallelamente la società aveva presentato istanza di annullamento in autotutela delle medesime cartelle, lamentando anche ulteriori profili di illegittimità, tra cui la contestata qualità di coobbligata solidale e la presenza di un'aggiunta manoscritta del proprio nominativo sulla cartella emessa a nome della cedente. Avverso il silenzio-rifiuto sull'autotutela la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del ne bis in idem, e la CTR aveva confermato rilevando che non potevano essere riproposte in un autonomo giudizio questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nell'impugnazione tempestiva delle cartelle. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 per omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi, in particolare per mancata richiesta del ruolo originario o di informazioni utili; 2) violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994, sostenendo che il giudizio sull'autotutela avesse oggetto diverso da quello pendente sulle cartelle e che la pendenza del giudizio principale non impedisse l'esercizio dell'autotutela; 3) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo che il ruolo era stato formato nei confronti della cedente e poi notificato alla cessionaria con una aggiunta a penna; 4) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili e/o infondati, mentre il quarto è stato ritenuto palesemente infondato, osservando che l'agente della riscossione era già parte del giudizio. Ha quindi rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, quanto al primo motivo, che il giudice tributario non è obbligato a esercitare i poteri istruttori officiosi ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e che, inoltre, la censura era confusa perché sovrapponeva richiesta di informazioni e ordine di esibizione di un documento specifico. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che il sindacato sul diniego di autotutela non può estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria e che non è consentito utilizzare l'autotutela, in pendenza o meno di un diverso giudizio, per riproporre questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere con tempestiva impugnazione delle cartelle; la presenza di motivi nuovi rafforzava l'inammissibilità dell'istanza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la CTR rimasta ferma sul rilievo della necessità di concentrare tutte le doglianze nel giudizio impugnatorio in corso. Il quarto motivo è stato respinto perché il contraddittorio con l'agente della riscossione risultava già ritualmente instaurato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per denunciare un preteso omesso esercizio del potere officioso e un'omessa pronuncia, ma la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Attribuisce al giudice tributario poteri istruttori officiosi di richiesta di informazioni; la Corte ribadisce che si tratta di poteri discrezionali e non doverosi, esercitabili nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.

  • art. 210 c.p.c.

    È il rimedio per l'esibizione di un documento specificamente individuato; la Corte richiama che, dopo l'abrogazione del previgente art. 7, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, l'acquisizione documentale segue tale disciplina e non coincide con la semplice richiesta di informazioni.

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato come base della coobbligazione solidale della cessionaria del ramo d'azienda per i debiti tributari della cedente.

  • art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994

    È richiamato in relazione all'autotutela tributaria; la Corte ribadisce che il diniego di autotutela è sindacabile solo nei limiti dei vizi propri del rifiuto e dell'interesse generale, non per riesaminare il merito della pretesa fiscale.

  • art. 11 d.lgs. n. 159 del 2015

    Citato come norma di modifica del regime dell'autotutela tributaria.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che tutti i motivi di illegittimità dell'atto vanno dedotti nel ricorso introduttivo entro il termine di decadenza, non potendo essere recuperati tramite autotutela.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È invocato dalla ricorrente per contestare la formazione del ruolo e la notificazione delle cartelle, ma la Corte non entra nel merito perché la censura non coglie la ratio della decisione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    È invocato insieme all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per contestare il ruolo e le cartelle, senza esame nel merito per le ragioni processuali indicate.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte esclude la necessità di integrazione del contraddittorio perché l'agente della riscossione era già parte del giudizio.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce la base per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i poteri istruttori officiosi del giudice hanno natura eccezionale e discrezionale: il loro mancato esercizio non integra di per sé violazione di legge o vizio denunciabile in cassazione, salvo che la decisione dipenda effettivamente da un'istruttoria che il giudice avrebbe dovuto compiere secondo la legge.
  • La richiesta di informazioni al giudice tributario e l'ordine di esibizione di un documento specifico sono rimedi diversi: la prima rientra nei poteri istruttori officiosi, la seconda presuppone la disciplina dell'esibizione documentale e i relativi requisiti di ammissibilità.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego espresso o tacito di autotutela tributaria è limitato ai soli vizi propri del rifiuto e alle ragioni di interesse generale che giustificano l'esercizio del potere; non può trasformarsi in una nuova impugnazione del merito dell'atto impositivo ormai definitivo o comunque contestabile con gli ordinari mezzi.
  • Non è consentito utilizzare l'istanza di autotutela per recuperare censure che avrebbero dovuto essere dedotte nel ricorso tempestivo contro l'atto impositivo: tutti i motivi di illegittimità devono essere concentrati nel giudizio impugnatorio, a pena di decadenza.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia se contesta profili non decisivi rispetto al percorso argomentativo effettivamente seguito dal giudice di merito.
  • L'integrazione del contraddittorio non va disposta quando il soggetto che si assume litisconsorte necessario è già ritualmente presente nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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