Cassazione Civile, Ordinanza n. 18790/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente non residente, assunto a tempo determinato per prestare servizio all'estero, che aveva ottenuto in appello la condanna del Ministero al pagamento di una somma trattenuta dal trattamento economico riconosciuto a titolo di stipendio metropolitano. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima la trattenuta, valorizzando il divieto di discriminazione dei lavoratori a termine rispetto agli assunti a tempo indeterminato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul trattamento economico del personale scolastico all'estero, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso l'indennità integrativa speciale richiesta con l'assegno di sede, non oggetto di domanda, e che il principio di invarianza dell'art. 106 CCNL 29.11.2007 impedirebbe al conglobamento dell'IIS di incidere sul trattamento complessivo; (2) violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deducendo che i supplenti non sarebbero comparabili ai docenti di ruolo all'estero, perché selezionati con modalità diverse e con esperienza non equivalente, e che una parificazione integrale produrrebbe una discriminazione rovesciata in favore dei non vincitori di concorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di specificità e per mancata trascrizione/localizzazione degli atti processuali rilevanti; per il resto il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento e la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di non discriminazione dei lavoratori a termine, affermando che l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti di ruolo all'estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti, poiché si tratta di integrazioni salariali legate al servizio all'estero e non emergono ragioni oggettive che giustifichino un trattamento deteriore. Ha quindi ritenuto che i principi già affermati per l'assegno di sede valgono anche per l'incidenza dell'indennità integrativa speciale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato
la censura è inammissibile se il ricorrente non specifica adeguatamente i fatti processuali e non trascrive gli atti rilevanti, consentendo alla Corte di legittimità un controllo diretto ex actis.
l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali vale anche per gli errores in procedendo.
gli atti richiamati nel ricorso devono essere prodotti e collocati nel fascicolo di legittimità.
viene usato come parametro per le doglianze di violazione di legge sostanziale e comunitaria.
viene usato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato dal ricorrente nella disciplina del trattamento del personale scolastico all'estero.
richiamato dal ricorrente nella disciplina del trattamento del personale scolastico all'estero.
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del personale scolastico all'estero.
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del personale scolastico all'estero.
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del personale scolastico all'estero.
richiamato in relazione alla tabella del trattamento economico.
richiamato dal Ministero per sostenere la correttezza della quantificazione retributiva.
art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
ritenuto non applicabile al caso, perché riferito al solo personale amministrativo del Ministero.
art. 106 CCNL 29.11.2007 comparto scuola
richiamato dal ricorrente per sostenere il principio di invarianza della retribuzione complessiva; la Corte ne esclude un effetto ostativo alla parità di trattamento con i lavoratori a termine comparabili.
art. 76 CCNL 24.07.2003 comparto scuola
nota a verbale dell'art. 76
la Corte richiama il precedente secondo cui la ritenuta relativa all'IIS non è applicabile dal CCNL 29.11.2007 perché la previsione non è stata reiterata e l'indennità è divenuta parte dello stipendio tabellare.
direttiva 1999/70/CE
la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato.
clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
impone la parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive specifiche e concrete.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo tramite prenotazione a debito.
art. 97 Cost.
richiamato nel secondo motivo dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione finale.
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sul personale all'estero.
d.P.R. n. 215/1967
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sul personale all'estero.
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sul personale all'estero.
artt. 26 e 27 d.lgs. n. 62/1998
richiamati dal ricorrente nel quadro normativo sul personale all'estero.
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del pubblico impiego.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo richiede comunque l’osservanza degli oneri di specificità e di autosufficienza: occorre indicare con precisione i fatti processuali rilevanti e trascrivere o localizzare gli atti necessari al controllo di legittimità.
- La diversa modalità di reclutamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato non basta, da sola, a giustificare un trattamento economico deteriore nei confronti del lavoratore a termine; la disparità è legittima solo se sorretta da elementi oggettivi, precisi e concreti inerenti alla condizione di impiego.
- Nel settore scolastico, i benefici economici collegati allo svolgimento del servizio all’estero, compresi assegno di sede e integrazioni salariali assimilabili, devono essere riconosciuti al personale a termine comparabile nella stessa misura prevista per il personale di ruolo, in applicazione della clausola di non discriminazione dell’Accordo quadro.
- Se una previsione contrattuale o normativa sul trattamento del personale all’estero non è stata reiterata nel contratto collettivo successivo, non può essere utilizzata per mantenere una trattenuta o una riduzione retributiva incompatibile con la nuova disciplina e con il principio di parità di trattamento.
- L’argomento dell’invarianza complessiva della retribuzione non consente di conservare una discriminazione economica vietata dal diritto dell’Unione quando il beneficio contestato deriva dal solo svolgimento del servizio richiesto e dal disagio del trasferimento all’estero.
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