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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18790/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un docente non residente, assunto a tempo determinato per prestare servizio all'estero, che aveva ottenuto in appello la condanna del Ministero al pagamento di una somma trattenuta dal trattamento economico riconosciuto a titolo di stipendio metropolitano. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima la trattenuta, valorizzando il divieto di discriminazione dei lavoratori a termine rispetto agli assunti a tempo indeterminato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul trattamento economico del personale scolastico all'estero, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso l'indennità integrativa speciale richiesta con l'assegno di sede, non oggetto di domanda, e che il principio di invarianza dell'art. 106 CCNL 29.11.2007 impedirebbe al conglobamento dell'IIS di incidere sul trattamento complessivo; (2) violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deducendo che i supplenti non sarebbero comparabili ai docenti di ruolo all'estero, perché selezionati con modalità diverse e con esperienza non equivalente, e che una parificazione integrale produrrebbe una discriminazione rovesciata in favore dei non vincitori di concorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di specificità e per mancata trascrizione/localizzazione degli atti processuali rilevanti; per il resto il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento e la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di non discriminazione dei lavoratori a termine, affermando che l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti di ruolo all'estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti, poiché si tratta di integrazioni salariali legate al servizio all'estero e non emergono ragioni oggettive che giustifichino un trattamento deteriore. Ha quindi ritenuto che i principi già affermati per l'assegno di sede valgono anche per l'incidenza dell'indennità integrativa speciale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore antistatario del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato

    la censura è inammissibile se il ricorrente non specifica adeguatamente i fatti processuali e non trascrive gli atti rilevanti, consentendo alla Corte di legittimità un controllo diretto ex actis.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali vale anche per gli errores in procedendo.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    gli atti richiamati nel ricorso devono essere prodotti e collocati nel fascicolo di legittimità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene usato come parametro per le doglianze di violazione di legge sostanziale e comunitaria.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    viene usato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 650 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dal ricorrente nella disciplina del trattamento del personale scolastico all'estero.

  • art. 651 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dal ricorrente nella disciplina del trattamento del personale scolastico all'estero.

  • art. 625 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del personale scolastico all'estero.

  • art. 639 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del personale scolastico all'estero.

  • art. 640 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del personale scolastico all'estero.

  • art. 658 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato in relazione alla tabella del trattamento economico.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal Ministero per sostenere la correttezza della quantificazione retributiva.

  • art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    ritenuto non applicabile al caso, perché riferito al solo personale amministrativo del Ministero.

  • art. 106 CCNL 29.11.2007 comparto scuola

    richiamato dal ricorrente per sostenere il principio di invarianza della retribuzione complessiva; la Corte ne esclude un effetto ostativo alla parità di trattamento con i lavoratori a termine comparabili.

  • art. 76 CCNL 24.07.2003 comparto scuola

    nota a verbale dell'art. 76

    la Corte richiama il precedente secondo cui la ritenuta relativa all'IIS non è applicabile dal CCNL 29.11.2007 perché la previsione non è stata reiterata e l'indennità è divenuta parte dello stipendio tabellare.

  • direttiva 1999/70/CE

    la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    impone la parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive specifiche e concrete.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo tramite prenotazione a debito.

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel secondo motivo dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione finale.

  • d.P.R. n. 18/1967

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sul personale all'estero.

  • d.P.R. n. 215/1967

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sul personale all'estero.

  • d.lgs. n. 62/1998

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sul personale all'estero.

  • artt. 26 e 27 d.lgs. n. 62/1998

    richiamati dal ricorrente nel quadro normativo sul personale all'estero.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del pubblico impiego.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo richiede comunque l’osservanza degli oneri di specificità e di autosufficienza: occorre indicare con precisione i fatti processuali rilevanti e trascrivere o localizzare gli atti necessari al controllo di legittimità.
  • La diversa modalità di reclutamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato non basta, da sola, a giustificare un trattamento economico deteriore nei confronti del lavoratore a termine; la disparità è legittima solo se sorretta da elementi oggettivi, precisi e concreti inerenti alla condizione di impiego.
  • Nel settore scolastico, i benefici economici collegati allo svolgimento del servizio all’estero, compresi assegno di sede e integrazioni salariali assimilabili, devono essere riconosciuti al personale a termine comparabile nella stessa misura prevista per il personale di ruolo, in applicazione della clausola di non discriminazione dell’Accordo quadro.
  • Se una previsione contrattuale o normativa sul trattamento del personale all’estero non è stata reiterata nel contratto collettivo successivo, non può essere utilizzata per mantenere una trattenuta o una riduzione retributiva incompatibile con la nuova disciplina e con il principio di parità di trattamento.
  • L’argomento dell’invarianza complessiva della retribuzione non consente di conservare una discriminazione economica vietata dal diritto dell’Unione quando il beneficio contestato deriva dal solo svolgimento del servizio richiesto e dal disagio del trasferimento all’estero.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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