Cassazione Civile, Ordinanza n. 15914/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il Comune aveva notificato alla società proprietaria di un albergo un avviso di pagamento per maggiore importo TARI relativo al 2015, assumendo un'infedele dichiarazione. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva confermato la legittimità dell'avviso ritenendo adeguata la motivazione e corretto l'esercizio del potere impositivo. In cassazione la società ha proposto tre motivi: primo, violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e errore in procedendo, sostenendo che vi fossero denunce di inizio e cessazione attività, annullamenti giurisdizionali e duplicazione degli atti impositivi; secondo, violazione di varie norme processuali e dell'art. 4 l. n. 241/1990, con censure eterogenee su motivazione, travisamento dei fatti, competenza e nullità della sentenza; terzo, dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. per asserito difetto di motivazione sul motivo di appello relativo alla chiusura della struttura per lavori e alla conseguente riduzione del tributo. Il Comune ha resistito con controricorso, eccependo anche la mancanza di valida procura, eccezione respinta dalla Corte perché la qualità del rappresentante legale della società risultava spendibile in base a pubblicità legale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sulla procura del controricorso, affermando che, trattandosi di rappresentante legale di società soggetta a pubblicità legale, non era necessaria una prova ulteriore del potere rappresentativo. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui per gli esercizi alberghieri con licenza annuale, ai fini dell'esenzione o riduzione TARI/TARSU, non basta la sola denuncia di chiusura ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura; inoltre la pretesa non era preclusa da precedenti annullamenti, trattandosi di riedizione del potere impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché composto in modo promiscuo, cumulando violazione di legge, vizi motivazionali e deduzioni di travisamento del fatto, senza adeguata specificità e autosufficienza. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché il principio di non contestazione nel processo tributario opera solo sul piano probatorio, nei limiti delle risultanze ritualmente acquisite. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'avviso TARI; la Corte non ne accoglie l'interpretazione difensiva perché, nel caso di albergo con licenza annuale, la riduzione/esenzione richiede prova della concreta inutilizzabilità della struttura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come base del primo e del secondo motivo di ricorso per dedurre violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamata per denunciare errori processuali e nullità della sentenza; la Corte rileva l'inammissibilità delle censure per confezionamento promiscuo e difetto di specificità.
Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma solo sul piano probatorio e nei limiti in cui il giudice non escluda l'esistenza del fatto dalle risultanze processuali.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
Le difese dell'ente impositore non impongono un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti costitutivi già esposti nell'atto impugnato.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo per sostenere un vizio di competenza; la censura è stata ritenuta inammissibile nel suo complesso.
Evocato nel secondo motivo, ma senza una censura specifica e autosufficiente idonea a fondare l'accoglimento.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre difetto di motivazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Indicata dalla Corte per affermare che la prova del potere rappresentativo avrebbe potuto essere prodotta in cassazione, ma non è stata fornita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel caso in cui la rappresentanza processuale di una società derivi da un organo o da un atto soggetto a pubblicità legale, la parte che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di provarne il potere; se però la fonte del potere non è chiaramente individuabile e la controparte contesta tempestivamente la rappresentanza, la parte deve allegare e dimostrare l'atto da cui essa deriva.
- Nel processo tributario, per gli esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, la riduzione o esenzione dalla tassa rifiuti non può essere desunta dalla sola chiusura dichiarata: occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura.
- Le riduzioni agevolative in materia TARI hanno natura eventuale e presuppongono una specifica previsione regolamentare comunale che ne disciplini presupposti e misura.
- La mera presentazione di dichiarazioni di inizio o cessazione attività non impedisce all'ente impositore di esercitare il proprio potere di accertamento o di rideterminazione del tributo, specie quando l'avviso sia emesso in riedizione del potere dopo precedenti annullamenti giurisdizionali.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee, che sovrappongano violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento del fatto senza una chiara sussunzione nei singoli numeri dell'art. 360 c.p.c. e senza rispetto del principio di autosufficienza.
- Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma riguarda i profili probatori dei fatti non contestati e non può sostituire l'allegazione e la prova quando queste siano comunque controverse o non risultino dalle acquisizioni processuali.
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