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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27946/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un autoveicolo, fondato su sette cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 16.276,11. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata e l'impugnazione del preavviso rigettata, ritenendosi le cartelle validamente notificate e i crediti non prescritti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della notifica di una cartella perché consegnata al portiere senza successiva raccomandata informativa, con denuncia di violazione degli artt. 139 c.p.c. e 26 d.P.R. 602/1973; 2) erronea applicazione della prescrizione decennale ai crediti portati dalle cartelle non impugnate, invocando la disciplina della prescrizione propria dei singoli crediti e contestando la conversione ex art. 2953 c.c.; 3) violazione dell'onere della prova e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, per la ritenuta regolarità di sei notifiche a mezzo posta nonostante la dedotta carenza di identificazione del consegnatario e la sola sigla nello spazio riservato al portiere; 4) illegittimità dell'affermazione secondo cui la notifica delle cartelle a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata, sarebbe valida, con sospetta incostituzionalità dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il secondo motivo e ha rigettato il primo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché accerti correttamente il termine di prescrizione applicabile ai singoli crediti, distinguendo tra tributi erariali e tributi regionali/locali. La Corte ha invece confermato la validità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sia nella forma della consegna al portiere sia nella notificazione diretta a mezzo raccomandata, e ha respinto la questione di legittimità costituzionale della norma. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La disciplina dell'avviso al destinatario prevista per le notifiche ordinarie non si applica alla notificazione diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973, quando la notifica avvenga tramite servizio postale ordinario.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Prevede una notificazione diretta della cartella di pagamento ad opera dell'agente della riscossione, affidata al servizio postale ordinario, che può perfezionarsi con la consegna al portiere o ad altro consegnatario legittimato, senza necessità di relata e senza obbligo di successiva raccomandata informativa.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale non si applica in via automatica a tutti i crediti iscritti a ruolo; occorre verificare la disciplina sostanziale del singolo credito.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per il solo decorso del termine per impugnare la cartella o il ruolo.

  • art. 5, commi 51-56, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953

    Per le tasse automobilistiche regionali rileva la prescrizione triennale e il dies a quo decorre dalla scadenza dei sessanta giorni per la definitività dell'atto presupposto.

  • art. 1, comma 163, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicata dal giudice di merito al termine di prescrizione dei crediti tributari.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della regolare notificazione delle cartelle può essere assolta dall'agente della riscossione mediante produzione dell'avviso di ricevimento e della relazione di notifica; in mancanza di specifico disconoscimento, tale documentazione è idonea.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in combinazione con l'art. 26 sulla disciplina della riscossione e delle notifiche delle cartelle.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    La modifica legislativa del 2018 non ha efficacia retroattiva.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario comporta presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova contraria nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova di quanto attestato dall'ufficiale postale nei limiti dell'attività da lui compiuta.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 è stata ritenuta infondata perché la disciplina speciale della notifica diretta è giustificata dalla funzione pubblicistica della riscossione.

  • art. 24 Cost.

    La semplificazione notificatoria non lede il diritto di difesa, poiché resta garantita l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina della notifica diretta è stata ritenuta compatibile con il giusto processo e la parità delle armi.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per impugnare una cartella o un atto della riscossione determina l'irretrattabilità del credito, ma non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • In materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione va individuato in base alla natura del credito sottostante: non esiste un termine unico e indistinto per tutti i crediti tributari o para-tributari.
  • Per i tributi erariali, in mancanza di una diversa previsione di legge, opera la prescrizione ordinaria decennale; per le tasse automobilistiche regionali vale invece la prescrizione triennale, decorrente dalla scadenza del termine per la definitività dell'atto presupposto.
  • La notificazione diretta della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. 602/1973, eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona con la consegna al domicilio del destinatario o al consegnatario legittimato, senza necessità di relata di notifica e senza obbligo di successiva raccomandata informativa.
  • Nella notificazione ex art. 26 d.P.R. 602/1973, l'avviso di ricevimento e la documentazione di notifica sono idonei a provare il perfezionamento del procedimento, salvo specifico disconoscimento o querela di falso nei limiti in cui sia contestata la provenienza o l'estraneità del consegnatario.
  • La disciplina speciale della notificazione diretta delle cartelle di pagamento è costituzionalmente legittima perché assicura comunque una effettiva possibilità di conoscenza dell'atto e non supera il limite di discrezionalità del legislatore in materia processuale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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