Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata su trentaquattro cartelle di pagamento relative a crediti tributari. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile; in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ma con motivazione segnata da alcune imprecisioni sui ruoli processuali, ritenendo comunque che le cartelle fossero state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, con conseguente inammissibilità del ricorso cumulativo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio della domanda e dell'art. 112 c.p.c. per errori della sentenza d'appello nell'indicare erroneamente esito del primo grado e parte appellante; 2) violazione delle regole sulle preclusioni documentali nel processo tributario, assumendo l'inutilizzabilità di documenti prodotti tardivamente dalla controparte; 3) violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sul rilievo che, essendo tardiva/inammissibile la produzione documentale, mancava prova della notifica delle cartelle; 4) omesso esame della circostanza della notifica di una specifica cartella; 5) omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, dedotta come motivo di appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro, per difetto dei presupposti che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nel merito dei motivi, ha respinto il primo, il secondo, il terzo e il quarto; ha accolto il quinto, qualificandolo come vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ha rigettato gli altri quattro, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della prescrizione e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini il motivo di appello sulla prescrizione della pretesa fiscale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di valida rappresentanza difensiva mediante avvocato del libero foro.
Norme richiamate
l'errore materiale nella ricostruzione dei ruoli processuali non integra violazione del principio della domanda se dalla motivazione complessiva emerge comunque la corretta decisione sulla lite.
richiamato in tema di produzioni documentali nel processo tributario, ma la censura è stata ritenuta generica e priva dell'indicazione del momento della produzione.
le produzioni già acquisite al fascicolo di primo grado possono essere esaminate dal giudice d'appello anche se tardivamente depositate in primo grado.
la mancata impugnazione nei termini delle cartelle notificate ne consolida l'efficacia e rende inammissibile l'impugnazione tardiva delle stesse.
invocato per contestare la prova della notifica delle cartelle, ma la censura è stata respinta perché dipendente dall'infondatezza della doglianza sulle produzioni documentali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione di legge; le doglianze che lo evocano devono essere specifiche e autosufficienti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la doglianza sulla prescrizione è stata riqualificata come omessa pronuncia sul motivo di appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non è utilizzabile per denunciare omissioni che in realtà integrano un vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
richiamato per il deposito della memoria nel giudizio camerale di cassazione.
art. 76 d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106
dal 1° ottobre 2021, nei rapporti attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A. è subentrata a titolo universale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
istituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016
l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto e su base convenzionale.
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
la deroga al patrocinio dell'Avvocatura richiede i presupposti e, in alcune ipotesi, apposita motivata delibera dell'ente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i documenti già acquisiti al fascicolo di primo grado possono essere valutati dal giudice d'appello, anche se la loro produzione in primo grado sia stata tardiva, poiché la preclusione incide sul deposito ma non sull'utilizzabilità del documento già presente agli atti.
- La censura di violazione delle preclusioni documentali deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare quando il documento è stato prodotto e in quale fase processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'errore materiale nella sentenza circa l'indicazione delle parti o dell'esito del precedente grado non determina di per sé nullità, se dalla motivazione complessiva emerge con chiarezza la reale decisione adottata e non vi è concreta lesione del principio della domanda.
- Se un motivo di ricorso per cassazione denuncia, nella sostanza, la mancata pronuncia su un motivo di appello, la doglianza va qualificata come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., e non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio al giudice di merito affinché si pronunci sul punto non esaminato.
- Nel giudizio di cassazione, gli enti della riscossione devono rispettare il regime speciale di rappresentanza e difesa: la difesa da parte di un avvocato del libero foro è ammessa solo se ricorrono i presupposti normativi e convenzionali previsti, altrimenti la costituzione è inammissibile.
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