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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata su trentaquattro cartelle di pagamento relative a crediti tributari. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile; in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ma con motivazione segnata da alcune imprecisioni sui ruoli processuali, ritenendo comunque che le cartelle fossero state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, con conseguente inammissibilità del ricorso cumulativo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio della domanda e dell'art. 112 c.p.c. per errori della sentenza d'appello nell'indicare erroneamente esito del primo grado e parte appellante; 2) violazione delle regole sulle preclusioni documentali nel processo tributario, assumendo l'inutilizzabilità di documenti prodotti tardivamente dalla controparte; 3) violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sul rilievo che, essendo tardiva/inammissibile la produzione documentale, mancava prova della notifica delle cartelle; 4) omesso esame della circostanza della notifica di una specifica cartella; 5) omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, dedotta come motivo di appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro, per difetto dei presupposti che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nel merito dei motivi, ha respinto il primo, il secondo, il terzo e il quarto; ha accolto il quinto, qualificandolo come vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ha rigettato gli altri quattro, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della prescrizione e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini il motivo di appello sulla prescrizione della pretesa fiscale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di valida rappresentanza difensiva mediante avvocato del libero foro.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i documenti già acquisiti al fascicolo di primo grado possono essere valutati dal giudice d'appello, anche se la loro produzione in primo grado sia stata tardiva, poiché la preclusione incide sul deposito ma non sull'utilizzabilità del documento già presente agli atti.
  • La censura di violazione delle preclusioni documentali deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare quando il documento è stato prodotto e in quale fase processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'errore materiale nella sentenza circa l'indicazione delle parti o dell'esito del precedente grado non determina di per sé nullità, se dalla motivazione complessiva emerge con chiarezza la reale decisione adottata e non vi è concreta lesione del principio della domanda.
  • Se un motivo di ricorso per cassazione denuncia, nella sostanza, la mancata pronuncia su un motivo di appello, la doglianza va qualificata come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., e non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio al giudice di merito affinché si pronunci sul punto non esaminato.
  • Nel giudizio di cassazione, gli enti della riscossione devono rispettare il regime speciale di rappresentanza e difesa: la difesa da parte di un avvocato del libero foro è ammessa solo se ricorrono i presupposti normativi e convenzionali previsti, altrimenti la costituzione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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