Cassazione Civile, Ordinanza n. 37204/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, erano stati rideterminati categoria, classe e rendita catastale di un immobile sito in Roma, nella microzona 20 Salario-Trieste. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della l. n. 212/2000, art. 7, della l. n. 241/1990, art. 3, dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, nonché del r.d.l. n. 652/1939, del d.P.R. n. 1142/1949 e del d.P.R. n. 138/1998. Secondo la ricorrente, l'atto era motivato in modo solo generico: si limitava a richiamare il presupposto normativo del riclassamento per microzone e il preteso miglioramento del fattore posizionale, senza spiegare in concreto perché, in rapporto alle specifiche caratteristiche dell'unità immobiliare, fosse giustificata la nuova categoria, classe e rendita. La CTR avrebbe quindi errato nel ritenere sufficiente quella motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che la revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 si giustifica per la rilevante modifica del valore medio degli immobili nella microzona, ma l'avviso di accertamento deve anche spiegare in che modo tale mutamento abbia inciso sulla singola unità immobiliare, tenendo conto delle sue caratteristiche edilizie e del fattore posizionale. Poiché l'atto impugnato e la sentenza di merito si erano arrestati a una motivazione generica sui presupposti della revisione diffusa, senza specificare la ricaduta sul singolo immobile, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali emerse nel tempo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3
viene utilizzato come parametro per censurare la violazione e falsa applicazione di legge relativa alla motivazione dell'atto catastale e alla disciplina del riclassamento.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi, applicata anche agli avvisi di accertamento catastale.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
richiamato quale norma generale sull'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
consente la revisione parziale del classamento nelle microzone con significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale; la sua applicazione richiede però una motivazione che colleghi il presupposto generale al singolo immobile.
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
richiamato nel quadro normativo catastale di riferimento.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato per i criteri di classamento e per il riferimento alla stima comparativa/unità tipo.
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2
richiamato per la disciplina del classamento e del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare.
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, commi 3, 5, 6 e 7
le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e il fattore posizionale devono essere considerati nella motivazione del nuovo classamento; la classe esprime il livello reddituale ordinario ritraibile e la revisione per microzona si fonda sul fattore posizionale.
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
richiamato nel sistema normativo del classamento e della stima catastale.
Corte cost., 1 dicembre 2017, n. 249
è richiamata per affermare che la revisione per microzona è legittima se collegata alla modifica del valore degli immobili nella microzona, ma l'atto deve motivare rigorosamente le ragioni della ricaduta sul singolo immobile.
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento catastale per microzone è legittima quando sia dimostrato uno scostamento significativo tra valori medi di mercato e valori medi catastali della microzona, ma il relativo avviso deve indicare anche le ragioni concrete per cui tale mutamento incide sulla specifica unità immobiliare.
- In materia catastale, la motivazione non può esaurirsi nel richiamo del presupposto normativo o del miglioramento del fattore posizionale: occorre un collegamento argomentativo tra il dato microzonale e il nuovo classamento della singola unità, con riferimento a categoria, classe e rendita.
- Quando l'atto impositivo riguarda una revisione diffusa basata su parametri medi di zona, l'obbligo motivazionale deve essere assolto in modo rigoroso, così da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni del diverso classamento.
- Se la controversia riguarda solo l'insufficienza della motivazione dell'avviso di riclassamento e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.
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