Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società bancaria, poi incorporata in un altro istituto, aveva presentato istanza di rimborso IRAP per l'anno d'imposta 2007, sostenendo di avere versato in eccesso l'imposta perché, nel calcolo effettuato, aveva seguito un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2006 relativo alla deducibilità di svalutazioni e riprese di valore su crediti. In un secondo momento la società contestava quell'impostazione e chiedeva la restituzione della maggiore IRAP versata, pari a euro 679.640. Formatasi la risposta di silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il ricorso introduttivo era stato rigettato in primo grado e poi accolto in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, lamentando che la CTR avesse fatto decorrere il termine di decadenza per l'istanza di rimborso dal saldo e non dall'acconto, sostenendo che già al momento dell'acconto il pagamento era non dovuto nella misura versata; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, sulla non contestazione e sulla vicinanza della prova, censurando l'affermazione della CTR secondo cui il quantum del rimborso era provato sulla base della mancata contestazione dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 in punto di decorrenza degli interessi, deducendo che essi dovessero decorrere dal saldo e non dal secondo acconto.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla decadenza dal rimborso, affermando che il termine decorre dal versamento del saldo quando l'acconto sia stato calcolato seguendo un'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e vi sia, dunque, un ragionevole motivo per ritenere dovuta quella misura del versamento; solo con il saldo si consolida la verifica dell'eventuale eccedenza. Ha respinto anche il motivo sull'onere della prova, osservando che la contribuente aveva allegato le ragioni del carattere indebito del versamento e la prova dei pagamenti, mentre spettava all'Ufficio indicare le ragioni dell'infondatezza della richiesta di rimborso. Infine, ha dichiarato infondato il motivo sugli interessi, precisando che la decorrenza e la misura degli interessi sui rimborsi di imposte pagate sono regolate dall'art. 44 d.P.R. n. 602/1973 e non dall'art. 38 dello stesso decreto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
istanza di rimborso; decadenza
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal versamento del saldo quando l'acconto sia stato versato in misura determinata dall'adesione a un'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e vi fosse un ragionevole motivo per ritenerlo dovuto in quella misura.
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
tutela dell'affidamento e della buona fede
Il principio di tutela dell'affidamento e di buona fede è richiamato come criterio che impedisce di far decorrere la decadenza dall'acconto se il contribuente si è adeguato a una presa di posizione dell'Amministrazione.
La parte che chiede il rimborso deve allegare e provare il fondamento della pretesa; tuttavia, una volta allegati i fatti costitutivi e i pagamenti, spetta all'Ufficio indicare le ragioni dell'infondatezza della domanda di restituzione.
Richiamato nel motivo, senza autonoma specifica statuizione decisoria.
principio di non contestazione
La mancata contestazione dei fatti allegati e del conteggio prodotto dalla contribuente è valorizzata ai fini della prova del quantum del rimborso.
Richiamato nel motivo in relazione alla vicinanza della prova, senza autonoma decisiva elaborazione.
Richiamato nel motivo in relazione alla valutazione della prova, senza autonoma decisiva elaborazione.
art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973
Gli interessi dovuti per il ritardato rimborso di imposte pagate sono disciplinati da questa norma, quanto a misura e decorrenza, e non dall'art. 38.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, poiché il ricorso è stato rigettato ma nel caso concreto la Corte ha escluso l'obbligo ulteriore secondo la formula riportata nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte, il termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 non decorre dall'acconto quando il contribuente abbia versato quella somma in adesione a un'interpretazione ufficiale dell'Amministrazione finanziaria e vi sia un ragionevole affidamento sulla debenza del tributo in quella misura; in tal caso, il dies a quo coincide con il saldo finale dell'obbligazione tributaria.
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente deve allegare i fatti costitutivi della pretesa e la documentazione dei versamenti; una volta assolto tale onere, l'Ufficio deve contrastare specificamente la domanda indicando le ragioni dell'asserita debenza delle somme richieste in restituzione.
- Gli interessi sulle somme rimborsabili per imposte pagate in eccedenza sono regolati dall'art. 44 d.P.R. n. 602/1973, che disciplina autonomia e decorrenza del credito accessorio, non dall'art. 38 relativo al rimborso in sé.
- Il richiamo a una fonte interpretativa dell'Amministrazione finanziaria può incidere sia sulla decorrenza della decadenza per il rimborso sia sulla valutazione della buona fede e dell'affidamento del contribuente nel determinare il momento in cui si consolida l'eccedenza rimborsabile.
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