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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17651/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ha agito in giudizio contro l’agente della riscossione e l’ente creditore, deducendo di non avere mai ricevuto validamente la cartella e chiedendo, in sostanza, di far dichiarare prescritto il credito iscritto a ruolo. Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione; il Tribunale ha confermato la decisione, ritenendo insussistente l’interesse ad agire. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 615 e 617 c.p.c., nonché dell’art. 7 del d.lgs. 150/2011, censurando la statuizione di difetto di interesse ad agire alla declaratoria di prescrizione del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha applicato la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, e il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente o mai notificata è consentita solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato (partecipazione a gara pubblica, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni o perdita di un beneficio nei rapporti con la PA). Nel caso concreto tale interesse qualificato non era stato specificamente allegato né dimostrato. È stata quindi confermata l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nel caso di impugnazione del ruolo/cartella non notificata non basta la mera contestazione del credito se manca un pregiudizio qualificato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura processuale è stata dedotta, ma non ha inciso sull’esito perché la questione decisiva è stata quella dell’interesse ad agire.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sull’opposizione all’esecuzione, ma la Corte ha ritenuto decisivo il difetto di interesse qualificato alla diretta impugnazione.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto dirimente rispetto alla disciplina speciale sopravvenuta dell’impugnabilità del ruolo e della cartella.

  • art. 7 del d.lgs. 150/2011

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non rilevante ai fini del superamento della disciplina introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973.

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146

    Ha introdotto la novella che ha reso non impugnabile l’estratto di ruolo e ha limitato la diretta impugnazione del ruolo/cartella ai soli casi di pregiudizio qualificato.

  • L. 17 dicembre 2021 n. 215

    Legge di conversione che ha recepito la modifica dell’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.

  • art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    "l’estratto di ruolo non è impugnabile"; "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi"...

    La norma è applicabile anche ai processi pendenti e specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata; la sua operatività è subordinata alla dimostrazione di uno dei pregiudizi tassativamente indicati.

  • art. 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    È uno dei casi in cui il debitore può dimostrare il pregiudizio qualificato, ossia la partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    È uno dei casi che possono integrare il pregiudizio qualificato, legato alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 1, comma 1, lettera a), del d.m. 18 gennaio 2008 n. 40

    Richiamato in relazione alle verifiche di cui all’art. 48-bis, come indice del pregiudizio qualificato.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito di documenti in cassazione concernenti la persistenza dell’interesse ad agire.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale e per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite, che ha escluso profili di illegittimità costituzionale della disciplina.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite, in relazione al diritto di difesa.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 104 Cost.

    Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite con riferimento all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. add. n. 1 CEDU.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite come parametro convenzionale non violato dalla norma.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite come parametro convenzionale non violato dalla norma.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio qualificato previsto dalla legge.
  • La disciplina introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti e incide sulla concreta configurazione dell’interesse ad agire.
  • L’interesse ad agire deve essere allegato e provato in modo specifico: la mera affermazione della mancata notifica della cartella o della prescrizione del credito non basta, se non si accompagna alla dimostrazione del pregiudizio tipizzato dalla norma.
  • In cassazione la persistenza dell’interesse ad agire può essere dedotta anche mediante deposito documentale o fino alla fase camerale, ma resta necessario che tale interesse sia effettivo e concretamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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