Cassazione Civile, Ordinanza n. 15407/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex legale rappresentante)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società a responsabilità limitata semplificata già cancellata dal registro delle imprese, con intestazione riferita sia alla società estinta sia alla persona fisica in qualità di legale rappresentante e autore della violazione, con irrogazione di sanzione. Il contribuente aveva proposto ricorso in proprio, sostenendo che l’atto dovesse essere contestato quanto alla parte sanzionatoria che lo riguardava personalmente e, in via più ampia, anche per il recupero d’imposta; i giudici tributari di merito avevano però dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo decisiva la circostanza che l’avviso fosse stato correttamente notificato alla società. In cassazione sono stati dedotti, da un lato, vizi del procedimento d’udienza per la discussione da remoto, lamentando problemi audio e la mancata nuova fissazione dell’udienza; dall’altro, la violazione delle norme sulla legittimazione e sulla motivazione, perché la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l’atto era stato notificato anche alla persona fisica quale destinatario della sanzione. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che il legale rappresentante destinatario della sanzione è legittimato a impugnare in proprio l’atto limitatamente alla parte sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente e non decisiva la dedotta anomalia dell’udienza da remoto, sia perché il problema di audio dedotto era descritto in modo generico, sia perché non era stato allegato e provato un oggettivo mancato funzionamento del collegamento né un’immediata istanza di rimessione in termini. Ha invece accolto il secondo motivo, censurando la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso senza considerare che l’avviso di accertamento era stato notificato anche alla persona fisica quale autore della violazione e destinatario della sanzione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre vizi di violazione di norme processuali e di motivazione della sentenza impugnata
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato a sostegno della censura sul diritto al contraddittorio e alla motivazione
art. 24, secondo comma, Cost.
richiamato a sostegno della censura sul diritto di difesa
art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la discussione in pubblica udienza è distinta dal rito camerale e garantisce modalità difensive proprie
richiamato come disciplina della partecipazione alle udienze tributarie da remoto
art. 16, comma 4, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"La partecipazione alle udienze ... può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità ... e di udire quanto viene detto"
si applica ratione temporis al giudizio di secondo grado instaurato prima del 5 gennaio 2024 e consente l'udienza da remoto a condizione che il collegamento assicuri effettiva partecipazione e contraddittorio
art. 3, comma 1, d.m. 11 novembre 2020
"La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto ... a garanzia della partecipazione e del contraddittorio"
la partecipazione da remoto deve garantire visibilità reciproca e possibilità di udire quanto viene detto
art. 3, comma 3, d.m. 11 novembre 2020
"In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e ... rinvia la stessa"
l'obbligo di sospensione/rinvio scatta solo in caso di oggettivo malfunzionamento del collegamento non ripristinabile
le difficoltà soggettive di audio o visibilità non integrano di per sé una nullità processuale rilevante senza prova dell'effettivo impedimento oggettivo
le difficoltà soggettive possono rilevare solo se la parte deduce e prova una causa non imputabile e chiede tempestivamente la rimessione in termini
art. 24, art. 2907, art. 81 e art. 99 c.p.c.
richiamati nella censura sulla legittimazione ad agire e sul perimetro dell'impugnazione dell'atto
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per denunciare la carenza o apparenza della motivazione della sentenza di merito
art. 18 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato in tema di impugnazione dell'atto sanzionatorio
art. 19, lett. c), d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di atti impugnabili nel processo tributario
art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014
la Corte lo richiama come contesto normativo dell'atto emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
"Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
regola generale di imputazione della sanzione alla persona giuridica, salvo che emerga che l'amministratore abbia agito nel proprio esclusivo interesse usando la società come schermo
richiamato per il deposito della memoria
Massime di principio
- Nel processo tributario celebrato da remoto, il mancato funzionamento rilevante ai fini del rinvio dell'udienza è quello oggettivo del collegamento audiovisivo; difficoltà soggettive di una parte o del difensore assumono rilievo solo se tempestivamente dedotte e accompagnate da una specifica istanza di rimessione in termini per causa non imputabile.
- La parte che allega di non aver potuto partecipare effettivamente all'udienza da remoto ha l'onere di segnalare immediatamente l'impedimento tecnico e di provare che esso non dipende dalla propria organizzazione, al fine di ottenere la rinnovazione dell'udienza o la rimessione in termini.
- Quando un avviso di accertamento è notificato anche alla persona fisica quale destinatario della sanzione amministrativa tributaria, quest'ultima è legittimata a impugnarlo in proprio limitatamente alla parte sanzionatoria, anche se l'atto riguarda una società estinta.
- In materia di sanzioni tributarie, la regola generale è che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica gravano sulla persona giuridica; la responsabilità personale dell'amministratore o del legale rappresentante può rilevare solo in presenza di elementi che mostrino un uso strumentale della società come schermo per il proprio esclusivo interesse.
- Il giudice di merito non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza confrontarsi con la specifica posizione processuale del ricorrente e con l'effettivo contenuto dell'atto impugnato, specie quando l'avviso contenga una pretesa sanzionatoria rivolta alla persona fisica oltre che alla società.
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