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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08244/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato dinanzi ai giudici tributari due cartelle di pagamento, affermando di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo richiesto all'agente della riscossione. Ha sostenuto di non aver ricevuto valida notifica delle cartelle, deducendo anche la nullità della notifica perché eseguita via PEC con file in formato .pdf anziché .p7m, e la decadenza del potere di riscossione. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per il mancato riconoscimento dell'impedimento del difensore all'udienza di appello; (2) violazione della disciplina sulla notifica delle cartelle via PEC, perché indirizzate a un indirizzo non riferibile alla società; (3) motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla documentazione prodotta e a una precedente sentenza che aveva annullato una delle cartelle. L'agente della riscossione ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il giudizio avesse ad oggetto l'impugnazione di ruoli e atti non notificati conosciuti tramite estratto di ruolo. Alla luce della sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, e dei principi delle Sezioni Unite, ha rilevato che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione di ruolo e cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma. Nel caso concreto tale pregiudizio non risultava né dagli atti né dalle deduzioni della ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate; escluso l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    invocato come parametro del lamentato vulnus al diritto di difesa per il mancato differimento dell'udienza

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato dalla ricorrente per contestare la ritualità della notifica delle cartelle a mezzo PEC

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria d'appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma che ha introdotto la modifica dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, rendendo l'estratto di ruolo non impugnabile e tipizzando i casi di diretta impugnazione

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella solo nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato per la formulazione dei principi di diritto delle Sezioni Unite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile l'ulteriore importo del contributo unificato per sopravvenuta inammissibilità dell'originario ricorso

  • art. 3, art. 24, art. 101, art. 104, art. 113, art. 117 Cost.

    richiamati nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite

  • art. 6 CEDU

    richiamato tra i parametri convenzionali delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato tra i parametri convenzionali delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, di per sé, non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale si sposta sulla diretta impugnazione del ruolo o della cartella solo nei casi tipizzati dalla legge.
  • Nei giudizi pendenti, la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 incide sulla decisione e impone al debitore di allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
  • L'interesse ad agire in materia di impugnazione di ruoli e cartelle invalidamente notificati ha natura dinamica e può essere conformato da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione.
  • Se il contribuente non allega né prova uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla disciplina sull'estratto di ruolo, il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio.
  • La mera contestazione della ritualità della notifica della cartella non basta, da sola, a fondare l'impugnabilità dell'estratto di ruolo dopo la riforma, occorrendo il rispetto delle condizioni legali di accesso alla tutela immediata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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