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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21765/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di stabilizzazione avviata da un'azienda ospedaliera pubblica nel 2008 per il personale precario. In primo grado alcune lavoratrici avevano ottenuto il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione, mentre altre avevano visto accolta la sola domanda risarcitoria per abuso del contratto a termine; il Tribunale aveva inoltre negato il risarcimento ad alcune lavoratrici ritenendo alternativa la stabilizzazione rispetto all'indennizzo. In appello l'azienda ospedaliera aveva ottenuto una riforma parziale: la Corte territoriale aveva negato la stabilizzazione a tre lavoratrici per difetto del requisito dei 36 mesi nel periodo rilevante e aveva negato il risarcimento ad altre quattro lavoratrici perché non avevano superato i 36 mesi complessivi di rapporti a termine con la stessa amministrazione. Le ricorrenti hanno censurato: 1) la violazione della disciplina sulla stabilizzazione e dell'avviso pubblico, sostenendo di avere comunque maturato i requisiti richiesti; 2) la violazione della disciplina sul risarcimento del danno da abuso del termine nel pubblico impiego, deducendo che il giudice d'appello aveva erroneamente subordinato il diritto all'indennizzo al superamento della soglia di 36 mesi, confondendo tale requisito con quello, diverso, della conversione del rapporto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando il diniego della stabilizzazione per le tre lavoratrici, perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto, in modo non sindacabile in sede di legittimità, che non era stato maturato il requisito dei 36 mesi nel periodo e secondo le modalità previste dall'avviso di selezione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto errato il principio applicato dalla Corte d'appello, che aveva escluso il risarcimento del danno per mancato superamento dei 36 mesi, osservando che il diritto all'indennità risarcitoria sorge per l'abusiva reiterazione di contratti a termine illegittimi per carenza di specifiche esigenze e non dipende dal superamento della soglia di 36 mesi, la quale rileva come autonoma causa di illegittimità solo in altri contesti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamata nel motivo come parte della disciplina invocata sulla stabilizzazione del personale precario, ma non è oggetto di autonoma elaborazione decisoria

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    richiamata nel motivo come fonte normativa rilevante per la procedura di stabilizzazione

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale parametro eurounitario di tutela contro l'abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel primo e secondo motivo, ma la Corte decide principalmente sul corretto accertamento in fatto e sulla corretta applicazione della disciplina sostanziale

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove e dei contratti, ma non accolto nel primo motivo

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato per distinguere la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal diverso rimedio risarcitorio; il superamento dei 36 mesi è rilevante per la conversione, non per negare l'indennizzo da abuso

  • artt. 1, 4 e 5 d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamati come norme violate per la nullità del termine e l'illegittima reiterazione dei contratti a termine

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come base del divieto di conversione nel pubblico impiego e del diritto al risarcimento del danno da abuso del termine

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per il principio di temporaneità ed eccezionalità che legittima il ricorso ai contratti nel pubblico impiego

  • art. 36, comma 5-quater, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla Corte per affermare la nullità dei contratti stipulati in violazione della disciplina dell'art. 36 e la conseguente responsabilità erariale

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    richiamato come criterio di liquidazione dell'indennità onnicomprensiva dovuta a titolo di risarcimento del danno da abuso del contratto a termine, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel motivo di ricorso sulla prova del danno e dei presupposti del risarcimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto al rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro di censura per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro di censura per nullità processuali

  • Cass., Sez. U., n. 5072 del 2016

    "nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5"

    principio centrale richiamato per affermare che l'abuso del termine nel pubblico impiego dà diritto all'indennità risarcitoria presuntiva, senza conversione del rapporto

  • Cass. n. 2534 del 2020

    richiamata per ribadire che la mancata indicazione delle ragioni giustificative del termine prorogato integra abusiva reiterazione e dà luogo al risarcimento comunitario

  • Cass. n. 2175 del 2021

    richiamata per affermare che, accertata la nullità della clausola giustificativa e l'abuso della reiterazione, il risarcimento ex art. 36 d.lgs. 165/2001 spetta con i limiti dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010

  • Cass. n. 203 del 2026

    richiamata per la disciplina della somministrazione nel pubblico impiego e per ribadire che la nullità dei contratti illegittimi fonda il risarcimento euro-unitario

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato illegittimi per carenza delle esigenze temporanee o eccezionali richieste dalla legge comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pur permanendo il divieto di conversione del rapporto in tempo indeterminato.
  • Il requisito del superamento dei 36 mesi complessivi di rapporti a termine non è condizione necessaria per il sorgere del diritto all'indennità risarcitoria da abuso del termine; esso opera come autonoma soglia rilevante per la conversione nei casi previsti dall'ordinamento, ma non esclude la tutela risarcitoria quando l'illegittimità derivi da altri profili, come la nullità della clausola giustificativa.
  • Quando una procedura di stabilizzazione pubblica è disciplinata da un avviso che individua requisiti temporali specifici, il giudice di merito compie un accertamento in fatto non riesaminabile in cassazione se ha puntualmente verificato i singoli contratti e il periodo utile di servizio.
  • Il diritto alla stabilizzazione e il diritto al risarcimento del danno per abuso del termine sono tutele distinte: il rigetto della stabilizzazione non esclude, di per sé, la possibilità di riconoscere l'indennità risarcitoria ove ricorrano i presupposti dell'illegittima reiterazione dei contratti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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