Cassazione Civile, Ordinanza n. 21657/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ricercatrice di III livello, dipendente di un ente pubblico di ricerca, che aveva chiesto di essere progressivamente inquadrata al II livello. La lavoratrice deduceva di essere risultata idonea in una selezione interna e sosteneva che l'ente fosse inadempiente per non avere utilizzato la graduatoria degli idonei e per non avere bandito con regolarità nuove procedure selettive interne. La Corte d'appello aveva escluso che l'art. 15 del CCNL Enti di Ricerca imponesse uno scorrimento automatico delle graduatorie o un obbligo biennale di indizione delle selezioni, valorizzando inoltre la mancanza di risorse e di autorizzazione alla copertura dei posti vacanti, nonché il mancato assolvimento dell'onere di provare l'elevata probabilità di selezione. In Cassazione la ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 1218 c.c., per avere il giudice di merito erroneamente ricondotto la domanda a una pretesa di mero scorrimento di graduatoria e non, invece, a un diritto all'adempimento e/o al risarcimento del danno da inadempimento datoriale; (2) violazione dell'art. 15 CCNL, anche in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1218 c.c., per avere escluso l'esistenza di un obbligo datoriale di scorrimento e/o di periodica indizione delle selezioni interne; (3) violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., per avere omesso di considerare, anche in via presuntiva, la concreta probabilità che la ricorrente avrebbe conseguito la progressione se l'ente avesse tempestivamente utilizzato la graduatoria e indetto nuove selezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la clausola del CCNL richiamata non esprime in modo chiaro e univoco un obbligo incondizionato dell'amministrazione di attivare le selezioni con cadenza biennale, soprattutto alla luce delle ulteriori previsioni contrattuali che subordinano la programmazione dei posti e delle risorse alla valutazione dell'ente e alla contrattazione integrativa. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina invocata attribuisse un diritto allo scorrimento della graduatoria, non essendo tale meccanismo previsto dal contratto o dal bando. È stato poi valorizzato l'accertamento in fatto, non specificamente censurato, secondo cui dal 2011 al 2016 l'ente non aveva ottenuto autorizzazioni alla copertura dei posti e dunque non disponeva della copertura economica necessaria. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto dei primi due, poiché presupponeva proprio l'esistenza dell'obbligo di scorrimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento, ma la Corte esclude che nel caso ricorra un inadempimento datoriale azionabile nei termini prospettati
richiamato in tema di danno risarcibile e nesso consequenziale tra inadempimento e perdita subita, ma il motivo è respinto perché manca il presupposto dell'obbligo violato
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte osserva che la ricorrente non aveva comunque dimostrato la concreta probabilità di conseguire la progressione
richiamato per l'interpretazione del CCNL, ma la Corte privilegia una lettura sistematica della clausola
utilizzato per affermare che la clausola va letta nel contesto delle altre disposizioni contrattuali, incompatibili con un obbligo incondizionato di attivazione
richiamato come criterio interpretativo in combinazione con gli altri canoni, ma non conduce all'obbligo preteso
richiamato come criterio di conservazione del contratto, senza mutare l'esito interpretativo
richiamato come criterio di interpretazione secondo gli usi/connessione logica, ma la Corte lo considera non decisivo
invocato dalla ricorrente come argomento di nullità per condizione sospensiva meramente potestativa, ma la Corte non accoglie tale impostazione
art. 15 CCNL Comparto Ricerca 7 aprile 2006
"L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive... attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo"
la clausola non è ritenuta sufficiente a imporre un obbligo automatico e incondizionato di bandire selezioni biennali o di procedere allo scorrimento delle graduatorie
art. 64 CCNL 21 febbraio 2002
richiamato in comparazione per mostrare che, nel precedente assetto contrattuale, le procedure erano collegate a presupposti specifici e alla disponibilità di risorse
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per il principio secondo cui i trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato derivano dalla contrattazione collettiva, non da atti unilaterali della P.A.
art. 40-bis d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come norma sui controlli sulla contrattazione decentrata, a conferma che non può attribuirsi un beneficio economico fuori dal sistema negoziale previsto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile
Massime di principio
- In materia di progressioni interne nel pubblico impiego contrattualizzato, la clausola collettiva va interpretata sistematicamente: non basta un riferimento alla cadenza periodica delle procedure per ricavare un obbligo incondizionato dell'amministrazione, se altre disposizioni subordinano l'attivazione alla programmazione dei posti, alle risorse disponibili e alla contrattazione integrativa.
- Il diritto allo scorrimento della graduatoria non può essere presunto in via generale: esso sussiste solo se previsto espressamente dal contratto collettivo o dal bando, non potendo essere ricavato in via analogica da discipline diverse o da mere aspettative di progressione interna.
- Quando il presunto danno da mancata progressione dipende dall'allegato inadempimento dell'ente alla scansione delle procedure, la parte che agisce deve provare non solo la violazione dedotta, ma anche la concreta probabilità di ottenere il risultato utile in caso di tempestivo adempimento.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di trattamenti e avanzamenti non può essere costruita al di fuori del perimetro della contrattazione collettiva e delle condizioni finanziarie e autorizzative previste dall'ordinamento.
- Se il motivo di ricorso per danno consequenziale presuppone l'esistenza dell'obbligo la cui violazione è stata esclusa, tale censura resta assorbita dal rigetto delle doglianze principali.
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