Cassazione Civile, Ordinanza n. 21658/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente del CREA aveva partecipato a selezioni interne bandite nel 2009 ai sensi dell'art. 15 del CCNL degli enti di ricerca del 2006, conseguendo nel 2010 l'idoneità in graduatorie di settore immediatamente prossime ai vincitori. Ha chiesto in giudizio la declaratoria dell'inadempimento dell'ente per il periodo successivo all'inserimento in graduatoria, sostenendo che il contratto collettivo imponesse: a) lo scorrimento della graduatoria degli idonei; oppure, in subordine, b) l'indizione periodica biennale di nuove procedure selettive interne. Da tali obblighi faceva derivare il diritto all'inquadramento superiore o, in subordine, al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che la clausola collettiva non configurasse né un obbligo datoriale di scorrimento, né un diritto soggettivo del lavoratore all'indizione periodica biennale delle selezioni; inoltre, ha rilevato la mancata prova dell'alta probabilità di conseguire la progressione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione dell'art. 15 CCNL e delle regole ermeneutiche contrattuali, oltre che dell'art. 1218 c.c., per avere negato l'obbligo di utilizzare la graduatoria e di bandire nuove selezioni; con il secondo, violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., per avere escluso il nesso tra l'inadempimento e la concreta opportunità di progressione, che il ricorrente assumeva desumibile anche in via presuntiva da dati fattuali non contestati (ampia disponibilità di posti, prossimità in graduatoria, esperienza maturata, lungo tempo trascorso senza selezioni).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il tenore letterale dell'art. 15, comma 5, del CCNL 2006 non fosse univoco nel configurare un obbligo di attivazione biennale delle procedure selettive interne; interpretando la clausola sistematicamente, ha valorizzato i commi che rimettono all'ente la determinazione del fabbisogno e alla contrattazione integrativa la definizione delle risorse, elementi incompatibili con un obbligo incondizionato di indizione. Ha inoltre escluso l'analogia con precedenti in cui la Corte aveva accolto domande risarcitorie in presenza di una disciplina più vincolante e di una decorrenza retroattiva del beneficio. È stato poi osservato che il diritto allo scorrimento non esiste se non previsto dal contratto o dal bando e che, in fatto, la Corte territoriale aveva accertato l'assenza di autorizzazioni alla copertura dei posti e dunque di copertura economica per il periodo rilevante; tale accertamento non è stato efficacemente censurato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito nella parte in cui presupponeva l'obbligo di scorrimento, e comunque non ha scalfito la decisione di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 15 CCNL Comparto Ricerca 7 aprile 2006
la clausola non è stata letta come fonte di un obbligo incondizionato dell'ente di attivare con cadenza biennale le selezioni interne; la disciplina rinvia alle determinazioni dell'ente sul fabbisogno e alle risorse definite in sede di contrattazione integrativa.
invocato come criterio ermeneutico; la Corte ha ritenuto non decisivo il solo dato letterale.
la disposizione collettiva va interpretata sistematicamente, tenendo conto dei commi che attribuiscono all'ente e alla contrattazione integrativa margini decisionali sulle risorse e sui posti disponibili.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato un esito interpretativo imposto dalla buona fede.
richiamato dal ricorrente; non è stato ritenuto sufficiente per trasformare la clausola in un obbligo di attivazione periodica.
richiamato dal ricorrente; non ha condotto a un'interpretazione favorevole allo scorrimento.
richiamato per dedurre l'inadempimento datoriale; la Corte esclude il presupposto dell'obbligo contrattuale asseritamente violato.
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola se letta in senso non obbligatorio; la Corte non accoglie tale prospettazione.
richiamato in tema di prova del nesso tra inadempimento e perdita della chance/probabilità di progressione; la Corte ritiene non superato l'accertamento di fatto negativo compiuto in appello.
richiamato per il risarcimento del danno consequenziale; la Corte non riconosce il danno in difetto del presupposto dell'obbligo e della prova della concreta possibilità di avanzamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per formulare i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001
richiamato dalla Corte in via argomentativa per evidenziare che i trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato derivano dalla contrattazione collettiva.
richiamato quale presidio dei controlli sulla contrattazione decentrata, incompatibile con attribuzioni economiche svincolate dalla disciplina contrattuale.
art. 64 CCNL 21 febbraio 2002
richiamato come precedente disciplina più vincolante, utile solo a fini comparativi e non sovrapponibile al caso deciso.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
ha fondato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, una clausola del CCNL sulla progressione interna non crea di per sé un obbligo dell'amministrazione di bandire selezioni con periodicità predeterminata o di scorrere le graduatorie, se il testo e il sistema contrattuale rimandano alla programmazione dell'ente e alla previa definizione delle risorse in contrattazione integrativa.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve essere sistematica e non può arrestarsi al solo dato letterale quando la clausola è non univoca; assumono rilievo i commi che attribuiscono all'ente poteri di determinazione del fabbisogno e dei posti disponibili.
- Il diritto allo scorrimento della graduatoria non è un principio generale automaticamente operante, ma sussiste solo se previsto dal contratto o dal bando applicabile.
- La domanda di risarcimento per mancata progressione presuppone la prova dell'obbligo violato e, in ogni caso, della concreta possibilità di conseguire l'avanzamento; se manca la copertura economica o l'autorizzazione alla copertura dei posti nel periodo rilevante, la pretesa risarcitoria non può essere accolta.
- La censura di violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. è destinata a fallire quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la sussistenza del presupposto contrattuale dell'obbligo e l'impugnazione non colpisca specificamente tale accertamento.
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