Cassazione Civile, Ordinanza n. 21715/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato conseguimento, da parte di due lavoratori già dipendenti di un ente pubblico di ricerca, del superiore inquadramento richiesto all’esito di una procedura selettiva del 2009 per l’accesso a profili professionali più elevati. I ricorrenti, collocati rispettivamente al terzo e al quarto posto tra gli idonei non vincitori, sostenevano che l’art. 15 del CCNL di comparto 7 aprile 2006 imponesse all’ente di indire le procedure selettive con cadenza biennale e, correlativamente, di scorrere la graduatoria esistente. In appello lamentavano che fosse stato erroneamente escluso: a) il loro diritto alla progressione/inquadramento superiore per effetto dell’inadempimento contrattuale dell’ente; b) il dovere dell’amministrazione di utilizzare la graduatoria già approvata prima di indire nuove procedure; c) il risarcimento del danno da perdita di chance. In cassazione articolavano tre motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 15 CCNL 2006, anche in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale escluso il diritto all’inquadramento e al risarcimento; ulteriore violazione dell’art. 15 CCNL per non avere valorizzato la posizione in graduatoria, il fabbisogno di personale e l’anzianità; e infine violazione degli artt. 1218, 1355, 1362, 1366 e 1367 c.c., per avere ritenuto che la previa definizione delle risorse in sede di contrattazione condizionasse l’attivazione della procedura, rimettendola alla discrezionalità del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi, interpretando l’art. 15 del CCNL 2006 nel senso che la cadenza biennale delle procedure selettive non comporta un obbligo incondizionato di bandire le selezioni, poiché la disciplina va coordinata con le clausole che subordinano la determinazione dei posti e delle risorse alla programmazione dell’ente e alla previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. La Corte ha inoltre osservato che non esisteva un diritto soggettivo all’inquadramento né allo scorrimento della graduatoria, e che i ricorrenti non avevano adeguatamente censurato l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello secondo cui, nel periodo rilevante, l’ente non aveva ottenuto l’autorizzazione alla copertura dei posti e dunque mancava la copertura economica. Le spese del giudizio di legittimità non sono state liquidate perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 15 CCNL Comparto Ricerca 7 aprile 2006
la previsione di procedure selettive con cadenza biennale va letta insieme alle clausole che subordinano posti e risorse alla determinazione dell’ente e alla previa contrattazione; quindi non impone un obbligo incondizionato di indizione della procedura né genera di per sé un diritto allo scorrimento o all’inquadramento.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro e le conseguenze risarcitorie; la Corte esclude che, nel caso concreto, dall’asserito inadempimento derivi il diritto all’inquadramento superiore.
richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte rileva che le circostanze di fatto poste a base delle pretese risarcitorie sono rimaste prive di prova.
richiamato dai ricorrenti per contestare la condizione che subordinava la procedura alla definizione delle risorse; la Corte nega che tale previsione trasformi l’obbligo datoriale in un dovere incondizionato.
richiamato per l’interpretazione del contratto collettivo; la Corte privilegia una lettura sistematica e coordinata delle clausole del CCNL.
la Corte lo utilizza espressamente per coordinare il comma 7 dell’art. 15 con i commi 3, 5 e 6 del medesimo articolo.
richiamato dai ricorrenti come canone interpretativo; la Corte esclude che la lettura proposta sia conforme a buona fede interpretativa.
richiamato dai ricorrenti come criterio di conservazione; la Corte non lo ritiene idoneo a fondare l’obbligo incondizionato di bandire le selezioni.
richiamato dalla Corte in collegamento con il principio secondo cui i trattamenti economici del pubblico impiego contrattualizzato richiedono conformità alla contrattazione collettiva e ai controlli sulla contrattazione decentrata.
art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001
i trattamenti economici possono derivare solo dalla contrattazione collettiva
la Corte richiama il principio per escludere che un atto gestionale dell’amministrazione possa attribuire trattamenti economici o progressioni in difformità dalla contrattazione collettiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato solo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la clausola collettiva che prevede procedure selettive periodiche per progressioni di carriera non attribuisce automaticamente un diritto soggettivo all’inquadramento superiore: occorre che la stessa disciplina contrattuale consenta l’attivazione della procedura in concreto, specie quando posti e risorse siano subordinati a programmazione, bilancio e contrattazione integrativa.
- L’interpretazione del contratto collettivo deve essere sistematica: le clausole sulla periodicità delle selezioni vanno coordinate con quelle che riservano all’ente la determinazione del fabbisogno e con quelle che subordinano l’utilizzo delle risorse alla previa contrattazione sindacale.
- Se l’ente non ha ottenuto la copertura economica o l’autorizzazione necessaria per i posti, non può ritenersi integrato un inadempimento idoneo a fondare il diritto allo scorrimento della graduatoria o il risarcimento da perdita di chance, specie quando tale fatto non sia specificamente e adeguatamente censurato in cassazione.
- Non è sufficiente, per ottenere la progressione o il risarcimento, invocare la mera posizione utile in graduatoria: la parte che agisce deve dimostrare che, in concreto, avrebbe conseguito il beneficio richiesto se la procedura fosse stata attivata o correttamente gestita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21656/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21657/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21658/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21703/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21713/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21727/2026 del 25/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →