Cassazione Civile, Ordinanza n. 21656/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dirigente sanitaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 59.045,00, chiedendo la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40 del CCNL comparto sanità per gli incarichi di direzione di dipartimento o di strutture assimilabili, assumendo di avere svolto dal marzo 2004 all'agosto 2010 l'incarico di responsabile del settore "Affari Legali e Contenzioso", comprendente due servizi complessi. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione deducendo: mancanza dei presupposti contrattuali, inidoneità della prova documentale prodotta, assenza di un atto aziendale o di un modello dipartimentale, insufficienza dell'articolazione organizzativa per assimilare il settore a un dipartimento e illegittimità della doppia corresponsione rispetto alla retribuzione di posizione già percepita. La Corte di appello aveva accolto l'impugnazione dell'azienda, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda. La ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: omesso esame di fatti decisivi (delibera e certificato di servizio che avrebbero qualificato il servizio come struttura complessa; ammissioni sull'avvenuta graduazione delle funzioni), violazione delle norme regionali e contrattuali sulla qualificazione delle strutture e sull'onere della prova, nonché falsa applicazione degli artt. 26 e 40, comma 9, del CCNL per avere richiesto una previa graduazione collettiva come presupposto del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la controversia era sovrapponibile a una precedente lite tra le stesse parti, già definita con ordinanza di rigetto del ricorso per cassazione relativo al periodo marzo 2004-luglio 2006. Poiché si trattava di rapporto di durata e non risultavano sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a mutare il contenuto del rapporto, il giudicato formatosi nel precedente procedimento si estendeva anche al periodo successivo oggetto del presente giudizio. Di conseguenza, i motivi odierni, sostanzialmente identici a quelli già disattesi, non potevano essere riesaminati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'azienda sanitaria era rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40 CCNL 1998/2001 area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa
La maggiorazione della retribuzione di posizione spetta, secondo la sentenza di merito richiamata, solo in presenza dei presupposti contrattuali relativi alla direzione di dipartimento o di strutture assimilabili e alla graduazione delle funzioni; la Cassazione non entra nel merito della norma perché arresta il ricorso per giudicato esterno.
art. 27 CCNL 1998/2001 area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa
È richiamato per definire struttura e struttura complessa e per collegare la complessità organizzativa a criteri come autonomia, budget, risorse e funzioni; la questione non viene però scrutinata nel merito in sede di legittimità.
art. 26 CCNL 1998/2001 area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa
È richiamato come norma sulla graduazione delle funzioni ai fini della determinazione della retribuzione di posizione; la Corte di merito aveva ritenuto necessaria una graduazione a monte, ma la Cassazione non decide nel merito.
art. 7 L.R. Sicilia n. 30/1993
È invocato come fonte regionale sulla nozione di settore e sull'organizzazione dei servizi sanitari, ma la Cassazione non esamina la questione nel merito per effetto del giudicato esterno.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come norma di coordinamento del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, nell'ambito della censura di violazione di legge.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
Richiamato in relazione all'atto aziendale e all'organizzazione delle strutture sanitarie.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare l'allocazione dell'onere della prova circa la natura di struttura complessa e i presupposti della pretesa economica.
art. 360 c.p.c.
Le censure erano articolate per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte non le esamina nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su una precedente controversia tra le stesse parti copre anche le prestazioni successive quando la domanda ripropone la medesima questione giuridica e non intervengono sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il rapporto.
- Se il nuovo giudizio riproduce integralmente questioni già definite con precedente decisione irrevocabile, il ricorso per cassazione è inammissibile perché la pretesa è preclusa dal giudicato esterno.
- In presenza di giudicato esterno rilevante e sovrapponibilità tra le cause, la Corte di cassazione può rilevarlo anche d'ufficio, utilizzando gli atti e le risultanze del precedente giudizio.
- Quando la decisione è assorbita dal giudicato esterno, restano prive di esame le censure sulla qualificazione della struttura, sull'onere della prova e sull'interpretazione delle clausole contrattuali collettive.
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