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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25063/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (emittente)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto la società emittente chiedendo, in via principale, il pagamento dell'importo ritenuto dovuto in relazione a un buono fruttifero postale della serie A5 emesso nel 1989 e, in subordine, il pagamento di € 3.265,62 oltre interessi, assumendo che il titolo appartenesse alla serie AA5 emessa in base al d.m. 12 settembre 2002; in ulteriore subordine aveva chiesto il risarcimento di € 2.500,00 per la mancata consegna del foglio informativo. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale. La Corte d'appello, qualificando il buono come appartenente alla serie AA5, aveva respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto: il titolo risultava sottoscritto il 27 novembre 2002, con scadenza il 27 novembre 2009, sicché il termine decennale era maturato il 27 novembre 2019, mentre la richiesta di rimborso era stata presentata il 20 maggio 2021. La Corte d'appello aveva inoltre ritenuto irrilevante la questione della consegna del foglio informativo, in ragione dell'applicazione delle previsioni ministeriali ai sensi dell'art. 1339 c.c. e della presunzione legale di conoscenza delle stesse. Il ricorso per cassazione si articolava in sette motivi: nullità dell'atto di appello per asserita produzione documentale tardiva; asserita necessità di appello incidentale sulle domande subordinate; nullità del contratto per mancata consegna del foglio informativo; errata qualificazione del buono come serie AA5 anziché A5; interpretazione del titolo e dedotta obbligatorietà della consegna del foglio informativo; sospensione o mancato decorso della prescrizione per asserito occultamento doloso del debito; responsabilità contrattuale o precontrattuale per violazione degli obblighi informativi e della normativa bancaria, finanziaria e consumeristica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, l'eventuale produzione di nuovi documenti in appello, anche mediante riproduzione nell'atto di impugnazione, non avrebbe determinato la nullità dell'atto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava le domande subordinate, non richiamava o trascriveva gli atti processuali rilevanti e non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'infondatezza della domanda risarcitoria. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia per difetto di specificità sia perché prospettava per la prima volta in cassazione una questione non esaminata dalla Corte d'appello. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione del fatto e una diversa interpretazione del titolo e della normativa applicabile. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva un nuovo accertamento fattuale sull'esistenza di una condotta dolosa di occultamento del debito; la Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza del titolo e non è escluso dalla mancata consegna del foglio informativo, salvo prova di un comportamento doloso di occultamento del debito. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava quale fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, fosse stato omesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 3.700,00, oltre esborsi, spese forfettarie e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità dell'atto di appello; la Corte ha escluso comunque che l'eventuale produzione di nuovi documenti nell'atto di appello comportasse la nullità dell'atto.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla dedotta produzione documentale nuova in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda; la violazione ha determinato l'inammissibilità di più motivi.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato in relazione alle domande subordinate; il motivo non coglieva la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello ed è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità del contratto derivante dalla mancata consegna del foglio informativo; la questione, nuova in cassazione e non specificamente allegata e provata nei giudizi di merito, è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 117 T.U.B.

    Indicato dal ricorrente quale norma imperativa la cui violazione avrebbe comportato la nullità del contratto; la Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola inammissibile.

  • art. 1339 c.c.

    La Corte d'appello, secondo quanto riportato nella decisione, lo ha applicato ritenendo applicabili al rapporto le previsioni ministeriali regolanti i buoni fruttiferi postali.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati per contestare l'interpretazione del titolo e della normativa ministeriale; le relative censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 1370 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione del buono come appartenente alla serie A5; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato per sostenere il mancato decorso della prescrizione; la Corte ha richiamato, in senso contrario, la decorrenza dalla scadenza del titolo.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione presuppone un comportamento doloso di occultamento del debito; la mera mancata consegna del foglio informativo non è sufficiente.

  • art. 8 d.m. 19 dicembre 2000

    Prevede il termine decennale di prescrizione applicabile alle serie già emesse; il dies a quo è individuato nella data di scadenza del titolo.

  • d.m. 8 ottobre 1998

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione della qualificazione e del regime del buono; la censura interpretativa è stata dichiarata inammissibile.

  • d.m. 12 settembre 2002

    Indicato quale decreto relativo alla serie AA5; la Corte d'appello aveva qualificato il buono come appartenente a tale serie e la Cassazione non ha riesaminato il fatto.

  • d.m. 19 ottobre 2000

    Richiamato dal ricorrente quanto alla disciplina del buono e alla consegna del foglio informativo; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Rilevante per le denunce di violazione o falsa applicazione di legge; le censure sono state dichiarate inammissibili nei limiti indicati dalla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità dell'atto di appello; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiede l'indicazione di uno specifico fatto decisivo, oggetto di discussione, il cui esame sia stato omesso; il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata individuazione di tale fatto.

  • D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144

    Invocato dal ricorrente a fondamento della responsabilità per violazione degli obblighi informativi; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • T.U.B.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi informativi e alla responsabilità della società; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • T.U.F.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della responsabilità per violazione degli obblighi informativi; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • artt. 20, comma 2, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005

    Richiamati in relazione alla disciplina delle pratiche commerciali e degli obblighi informativi; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. quando il ricorrente rinvia genericamente ad atti o documenti senza indicarne il contenuto rilevante, la collocazione processuale e l'incidenza sulla decisione impugnata.
  • La deduzione di una questione nuova, non esaminata dal giudice di merito e non accompagnata dalla specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi nei precedenti gradi, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, anche quando sia prospettata come rilievo d'ufficio di una nullità.
  • La censura in cassazione che mira a ottenere una diversa interpretazione del titolo o una nuova valutazione del materiale fattuale è inammissibile quando si risolve nella richiesta di un nuovo giudizio di merito.
  • Per i buoni fruttiferi postali, il termine decennale di prescrizione previsto dalla disciplina applicabile alle serie già emesse decorre dalla scadenza del titolo; gli obblighi informativi successivi alla sottoscrizione hanno funzione riepilogativa e ricognitiva e non modificano, di regola, il regime normativo della prescrizione.
  • La mancata consegna del foglio informativo non impedisce di per sé il decorso della prescrizione e non integra automaticamente l'occultamento doloso del debito rilevante ai fini dell'art. 2941, n. 8, c.c.; occorre l'accertamento di una specifica condotta dolosa di occultamento.
  • Quando il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve indicare in modo comprensibile il fatto storico decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e precisare che il suo esame è stato omesso.

Come è indicizzato

RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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