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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17502/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per oltre 92 milioni di euro, emessa dopo un avviso di accertamento relativo a una verifica fiscale sul gruppo Mythos. L'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte in capo a una società del gruppo che aveva fraudolentemente creato un credito d'imposta inesistente; la società destinataria della cartella era cessionaria di quel credito e, secondo l'Amministrazione, doveva rispondere dell'intero debito erariale in solido. La C.T.P. aveva accolto il ricorso solo in parte, limitando la responsabilità della cessionaria alla somma effettivamente ceduta; la C.T.R. di Milano aveva confermato, ritenendo che la solidarietà passiva per l'intero debito non fosse stata adeguatamente evocata nella motivazione dell'atto impositivo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 212/2000, 1292 c.c. e 43-bis d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che nell'atto impositivo bastasse l'indicazione dei fatti costitutivi della pretesa e che, trattandosi di evasione fraudolenta di gruppo, dovesse applicarsi la solidarietà ex art. 1292 c.c. anziché il limite di responsabilità del cessionario previsto dalla disciplina speciale sulla cessione del credito d'imposta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che, dopo un'ordinanza interlocutoria, era stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, successore ex lege dell'originario agente della riscossione, con assegnazione di un termine ex art. 371-bis c.p.c.; tuttavia la ricorrente non aveva dato prova dell'avvenuto adempimento né depositato la relativa documentazione nel termine assegnato. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato improcedibile, senza provvedere sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese e senza applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La ricorrente sosteneva che la norma richieda l'indicazione dei fatti posti a base della pretesa fiscale, non delle specifiche argomentazioni giuridiche; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara il ricorso improcedibile.

  • art. 1292 c.c.

    Invocato dall'Amministrazione per sostenere la solidarietà passiva per l'intero debito; la Corte non si pronuncia sul punto per improcedibilità.

  • art. 43-bis d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602

    Norma richiamata per limitare la responsabilità del cessionario del credito d'imposta al valore del credito ceduto; anche questa questione resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 43-ter d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602

    Richiamato nel ricorso insieme all'art. 43-bis per il regime della cessione del credito d'imposta; la Corte non esamina il merito.

  • art. 371-bis c.p.c.

    La Corte ribadisce che, se viene ordinata l'integrazione del contraddittorio, il mancato deposito della prova dell'adempimento nel termine assegnato comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. n. 225/2016

    È richiamato per individuare Agenzia delle Entrate-Riscossione quale successore ex lege dell'originario agente della riscossione e quindi come parte da evocare in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso deciso.

Massime di principio

  • Quando la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., la parte ricorrente deve dimostrare tempestivamente l'avvenuto adempimento; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • L'omessa prova del rispetto dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta una definizione in rito del giudizio, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • La declaratoria di improcedibilità rende assorbite le censure sostanziali e processuali rivolte contro la sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, il successore ex lege di una parte originaria deve essere evocato quando la successione processuale sia rilevante per la regolare costituzione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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