Cassazione Civile, Ordinanza n. 12368/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso riconosciuto a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sulla base della data del "visto PM" risultante dal registro informatico. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del SICID non provassero l'effettiva comunicazione nelle forme prescritte; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l'onere di provare la data di effettiva conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso si limitava a riportare l'ordinanza impugnata e a formulare subito i motivi, senza offrire una chiara ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali. Ha poi aggiunto un ulteriore profilo assorbente di inammissibilità: ai sensi dell'art. 84 d.P.R. 115/2002, il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è opponibile ex art. 170 del medesimo testo unico, secondo il rito dell'art. 15 d.lgs. 150/2011, e il termine ordinario è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche a tale opposizione. Poiché il decreto era del 7 settembre 2018 e l'opposizione era stata proposta nel 2020, essa era comunque tardiva rispetto al termine semestrale, con conseguente definitività del provvedimento e irrilevanza della questione sulla ritualità della comunicazione ai fini del termine breve. Non è stata disposta pronuncia sulle spese, in assenza di difese della parte intimata, e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto; la Corte non entra nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso
invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla comunicazione/conoscenza del provvedimento; la censura non è esaminata nel merito
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità
prevede l'opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con comunicazione del decreto anche al pubblico ministero
individua il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione del compenso
disciplina il rito applicabile all'opposizione ai decreti di pagamento ex patrocinio a spese dello Stato
richiamato dalla giurisprudenza costituzionale per l'equiparazione del decreto di liquidazione all'ordinanza del giudice monocratico, ai fini dell'impugnazione
in mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d'impugnazione anche all'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per individuare il testo applicabile ratione temporis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria ma chiara esposizione dei fatti sostanziali e processuali della controversia, non essendo sufficiente la mera trascrizione dell'ordinanza impugnata seguita dai motivi.
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tali attività, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche a tale rimedio.
- Quando l'opposizione al decreto di liquidazione è proposta oltre il termine lungo, il provvedimento è definitivamente consolidato e diviene inutile discutere della ritualità o meno della comunicazione ai fini del termine breve.
- Le questioni relative alla ripartizione dell'onere della prova sulla comunicazione del provvedimento non possono sovvertire la tardività oggettiva dell'impugnazione quando questa risulti comunque proposta oltre il termine lungo applicabile.
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