Cassazione Civile, Ordinanza n. 34284/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da plurime cartelle di pagamento notificate a un contribuente. Dopo un primo giudizio tributario, la Commissione Tributaria Regionale aveva definito un appello e, successivamente, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’agente della riscossione avverso quella decisione. L’agente sosteneva che la sentenza da revocare fosse viziata da errore di fatto revocatorio, perché avrebbe erroneamente ritenuto perfezionata la notificazione ex art. 140 c.p.c. sulla base della documentazione agli atti, mentre secondo la ricorrente mancava la prova della regolare ricezione della raccomandata informativa. In Cassazione vengono dedotti quattro motivi: nullità/violazione di legge per motivazione apparente e per il mancato riconoscimento dell’errore revocatorio; violazione dell’art. 395 c.p.c. per asserita errata qualificazione della censura; violazione degli artt. 140 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973 e 2727 c.c. sul perfezionamento della notificazione; omesso esame di un fatto decisivo relativo al perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non è apparente: il giudice di merito ha espresso un ragionamento intellegibile, conforme al minimo costituzionale, escludendo l’errore revocatorio sulla base dell’accertata mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa. Dichiara inammissibili gli altri motivi: il secondo perché la decisione impugnata non ha escluso l’esistenza di un documento, ma ha compiuto un accertamento di fatto/valutazione del materiale probatorio; il terzo e il quarto perché investono una statuizione sulla regolarità della notificazione che la CTR, in sede di revocazione rigettata nella fase rescindente, non poteva pronunciare. Non viene liquidata alcuna spesa per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o svista materiale che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato; non riguarda l’errata valutazione delle prove o dei documenti.
Nella notificazione per irreperibilità relativa occorrono deposito dell’atto in casa comunale, affissione dell’avviso alla porta e invio della raccomandata informativa; la notificazione si perfeziona per il destinatario solo con la ricezione dell’avviso o, comunque, dopo dieci giorni dall’inoltro, salvo ritiro anticipato del plico.
Richiamato nel contesto del sindacato sulla motivazione della sentenza tributaria.
Rinvia, in tema di irreperibilità, alle regole dell’art. 140 c.p.c. per la notificazione degli atti tributari.
Richiamato quale norma che, per la notificazione delle cartelle, rinvia alle forme previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi all’art. 140 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione al ragionamento presuntivo sul perfezionamento della notifica, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per vizi di nullità/violazione processuale, ma non consente di trasformare in censura di legittimità una valutazione di merito correttamente motivata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametra la denuncia di violazione di legge; nel caso concreto le censure sono risultate inammissibili perché dirette contro accertamenti non più scrutinabili in cassazione in quella fase.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per l’omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata respinta/inammissibile perché riguardava una questione non più devolvibile alla Corte in quella sede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza, nei limiti di legge.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo erroneo un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti; non è configurabile se la censura mira a contestare la valutazione delle prove o l’apprezzamento del materiale documentale.
- La motivazione è solo apparente, e dunque nulla, solo quando non consenta di comprendere la ratio decidendi; non basta un asserito difetto di sufficienza o completezza della motivazione, restando ferma la soglia del "minimo costituzionale".
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. la prova del perfezionamento per il destinatario richiede la dimostrazione del ricevimento della raccomandata informativa, ovvero del decorso del termine di dieci giorni dall’inoltro o del ritiro anticipato del plico; un avviso di ricevimento non sottoscritto non è sufficiente.
- In sede di revocazione, se il giudice rigetta la domanda nella fase rescindente, non può pronunciarsi sulla fase rescissoria né riesaminare nel merito la regolarità della notificazione oggetto del giudizio revocatorio.
- Le censure di legittimità devono essere coerenti con il tipo di statuizione impugnata: non è ammissibile dedurre violazioni di legge o omesso esame di fatti per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o per sollecitare valutazioni riservate al giudice di merito.
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