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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36829/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una banca ha impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate le chiedeva l'imposta di registro per la registrazione di un provvedimento giudiziale emesso nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi. La contribuente sosteneva che l'atto fosse carente di motivazione perché non allegava il provvedimento tassato e si limitava a richiamare il numero della procedura esecutiva e l'oggetto della stessa, senza esporre nel corpo dell'avviso i presupposti di fatto e di diritto, né la base imponibile e l'aliquota applicata. In ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, degli artt. 21-septies e 21-octies della L. 241/1990, dell'art. 54 del d.P.R. 131/1986, dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 62 del d.lgs. 546/1992, assumendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa allegazione dell'atto registrato rendeva illegittimo l'avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la motivazione dell'avviso può dirsi sufficiente quando l'atto sia autosufficiente e consenta al contribuente di comprendere immediatamente ragioni e contenuto della pretesa, anche se il provvedimento tassato non è materialmente allegato, specie quando esso sia noto o conoscibile perché la parte era stata nel giudizio o nella procedura esecutiva da cui esso è scaturito. La Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la banca era parte della procedura, creditrice procedente, e il provvedimento le era noto o comunque conoscibile; ha quindi ritenuto superflua l'allegazione, compensando le spese per la novità/oscillazione della giurisprudenza e dando atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama

    L'obbligo di motivazione tutela il diritto di difesa, ma l'allegazione dell'atto richiamato non è necessaria quando il contribuente conosca o possa conoscere l'atto e l'avviso sia comunque autosufficiente nel descrivere i presupposti della pretesa.

  • art. 3, L. 241/1990

    Richiamato come parametro generale della motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 1, d.lgs. 32/2001

    se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale

    Ha attenuato il rigore dell'obbligo di allegazione, introducendo l'alternativa della riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato.

  • art. 54, d.P.R. 131/1986

    Disciplina l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; l'avviso deve indicare imponibile, aliquota e imposta, ma non necessariamente allegare il provvedimento giudiziario se questo è conosciuto o conoscibile dal contribuente.

  • art. 37, d.P.R. 131/1986

    Richiamato in relazione alla registrazione degli atti giudiziari.

  • art. 24 Cost.

    La motivazione dell'atto tributario è funzionale a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • art. 21-septies, L. 241/1990

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 21-octies, L. 241/1990

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 62, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione deve essere motivato in modo tale da rendere comprensibili al contribuente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, ma l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non opera in modo assoluto quando tale atto sia già conosciuto o comunque conoscibile dal destinatario.
  • La sufficienza della motivazione va valutata in concreto secondo un criterio di autosufficienza dell'atto: è legittimo l'avviso che, anche senza allegazione materiale del provvedimento tassato, consenta una immediata comprensione della base della pretesa e non costringa il contribuente a onerose attività di ricerca.
  • Quando il contribuente è stato parte del giudizio o della procedura da cui origina l'atto soggetto a registrazione, la sua conoscenza o conoscibilità dell'atto può rendere superflua l'allegazione, se l'avviso richiama in modo chiaro il procedimento, il provvedimento e la natura del tributo.
  • La verifica della sufficienza motivazionale dell'avviso tributario richiede una valutazione sostanziale e non meramente formale, con attenzione alla concreta possibilità del contribuente di esercitare il diritto di difesa senza compressioni indebite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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