Cassazione Civile, Ordinanza n. 32681/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’azione di un pensionato che ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate sulla propria pensione dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà previsto dall’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, nonché la restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale decorrente dai singoli ratei. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo illegittimo il prelievo. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato dalla l. n. 296/2006, e dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, sostenendo che la riforma avrebbe ampliato l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, consentendo misure anche di solidarietà e di riequilibrio finanziario di lungo periodo, e ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., sostenendo l’applicabilità della prescrizione breve ai pagamenti aventi ad oggetto somme di denaro non liquide né esigibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la questione dell’illegittimità del contributo di solidarietà è già stata risolta in modo conforme da una giurisprudenza consolidata: l’autonomia regolamentare della Cassa non consente di introdurre una trattenuta sui trattamenti pensionistici già determinati e attribuiti, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost.; inoltre, la norma di interpretazione autentica invocata non legittima un contributo straordinario che non sia finalizzato a un equilibrio finanziario di lungo termine e che abbia carattere provvisorio. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale prospettata. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché anch’esso contrario a un orientamento costante della Corte, senza apportare elementi nuovi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore del controricorrente e della Cassa delle ammende per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Delimita l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati; non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tale prelievo non rientra nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
La modifica non elimina il vincolo del sistema del pro rata in modo tale da autorizzare il contributo di solidarietà; anche nel testo novellato la Cassa non può istituire un prelievo di quel tipo.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Norma di interpretazione autentica che opera solo per provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati a garantire l’equilibrio finanziario a lungo termine; non si applica al contributo straordinario di solidarietà in esame.
Richiamato per sostenere la prescrizione breve dei ratei; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché la questione è già coperta da giurisprudenza consolidata contraria alla tesi della ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge, utilizzata per entrambi i motivi della ricorrente.
Fondamento dell’inammissibilità dei motivi quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre elementi idonei a mutare orientamento.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge; un regolamento della Cassa non può introdurla autonomamente.
artt. 2, 3, 36 e 38 Cost.
Richiamati nel dibattito sulla legittimità costituzionale del prelievo; la Corte osserva che l’interpretazione restrittiva della Cassa sarebbe necessaria a evitare violazioni dell’art. 23 Cost. e dei criteri costituzionali sulla solidarietà previdenziale.
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per l’istanza di decisione dopo la proposta del consigliere delegato.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore del controricorrente e della Cassa delle ammende, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata.
Richiamato per recepire per relationem le motivazioni di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per gli effetti sul contributo unificato conseguenti all’esito del ricorso.
Massime di principio
- L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, con fonte subprimaria, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati e attribuiti, quando il prelievo non incida sui criteri di calcolo della pensione ma si risolva in una trattenuta successiva sul rateo.
- Una prestazione patrimoniale imposta avente natura di contributo di solidarietà previdenziale è soggetta alla riserva di legge dell’art. 23 Cost.; pertanto, un regolamento dell’ente non può fondarne l’istituzione.
- Le norme che consentono agli enti previdenziali interventi finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine non legittimano contributi straordinari con carattere provvisorio e temporalmente limitato, se questi non sono strumentali alla determinazione del trattamento pensionistico.
- La norma di interpretazione autentica in materia previdenziale opera solo per atti che incidano sui criteri di determinazione della pensione e non può essere estesa a prelievi successivi e autonomi sui trattamenti già liquidati.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si confronta con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti nuovi idonei a sollecitarne il superamento.
- In materia di ratei pensionistici, la censura sulla prescrizione è inammissibile se ripropone una questione già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità, senza specifiche novità di diritto.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata può comportare la condanna ex art. 96 c.p.c. e il carico delle conseguenze economiche anche in assenza di attività difensiva della parte intimata.
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