Cassazione Civile, Ordinanza n. 15214/2025 del 07/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
In seguito a controllo formale della dichiarazione IRPEF per l’anno 2013, l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Era stata quindi inviata una comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 e, poi, notificata cartella di pagamento con imposte, interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato entrambi gli atti; il giudice di primo grado aveva respinto i ricorsi. In appello, la contribuente aveva sostenuto la legittima fruizione della detrazione, mentre l’Agenzia aveva riproposto la tesi della non impugnabilità della comunicazione di irregolarità. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente e rigettato quello incidentale dell’Amministrazione, ritenendo applicabile la remissio in bonis e valorizzando l’autonomia dei periodi d’imposta, perché la comunicazione all’ENEA era stata effettuata prima dell’avvio del controllo formale. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 1, comma 344, L. n. 296 del 2006, dell’art. 4 D.M. 19 febbraio 2007 e dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2012, sostenendo che la detrazione per riqualificazione energetica costituisce un’agevolazione unitaria, da valutare nella prima dichiarazione utile, sicché non sarebbe consentito invocare la remissio in bonis per singole annualità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato il dispositivo della sentenza impugnata, ma ne ha corretto la motivazione ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha affermato che, per la disciplina applicabile ratione temporis, l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non comporta la decadenza dal beneficio fiscale per le detrazioni relative alla riqualificazione energetica, poiché tale decadenza non è prevista espressamente dalla norma primaria o secondaria e non è desumibile in via sistematica; conseguentemente, è risultata superflua la questione della remissio in bonis. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
disciplina la comunicazione di irregolarità a seguito di controllo formale della dichiarazione.
art. 1, comma 344, L. n. 296 del 2006
norma primaria di base della detrazione per interventi di riqualificazione energetica.
art. 4 D.M. 19 febbraio 2007
prevede l’invio della comunicazione all’ENEA, ma non contiene una espressa comminatoria di decadenza per omesso o tardivo invio.
art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
istituto della remissio in bonis; la sua applicabilità è risultata comunque non decisiva perché esclusa la decadenza per l’omissione ENEA.
consente la proposta di definizione accelerata del giudizio.
regola la trattazione camerale del ricorso nel procedimento accelerato.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della decisione di merito confermata nel dispositivo.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la correzione della motivazione nel processo tributario.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa e di una ulteriore somma a favore della cassa delle ammende, quale conseguenza dell’abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché l’Agenzia delle Entrate è esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
richiamato per il regime di prenotazione a debito delle amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse di processo.
art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013
richiamato come disposizione che esplicita finalità di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, coerenti con la natura non decadenziale dell’adempimento ENEA.
Massime di principio
- Nei benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica, l’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non comporta decadenza dalla detrazione se la disciplina applicabile non prevede espressamente tale sanzione e questa non è ricavabile in via sistematica.
- Un adempimento previsto per finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, non può essere elevato a requisito decadenziale in assenza di una chiara scelta normativa in tal senso.
- Quando il dispositivo della decisione di merito è conforme a diritto, la Cassazione può confermare la sentenza correggendone la motivazione ai sensi delle norme processuali applicabili.
- Se il giudice di merito non ha esaminato una specifica questione perché ha deciso in base alla ragione più liquida, su quel punto non si forma giudicato interno implicito.
- La parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale su questioni rimaste assorbite, poiché tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.
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