Cassazione Civile, Ordinanza n. 06453/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Una società che gestisce il servizio idrico in Sardegna aveva richiesto a un’utenza il pagamento di una somma qualificata come "conguaglio delle partite pregresse" relativo agli anni 2005-2011, in attuazione di una disciplina regolatoria e di una deliberazione dell’ente d’ambito/autorità di settore. L’utente aveva agito in giudizio sostenendo che tale pretesa fosse illegittima perché comportava un aumento tariffario retroattivo riferito a prestazioni già eseguite e violava il principio di corrispettività. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando non dovute le somme; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che le integrazioni tariffarie potessero operare solo per il futuro e non potessero sanare ex post gli effetti economici del passato. Nel ricorso per cassazione, il gestore ha censurato in primo luogo la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la contestazione investisse atti amministrativi generali di determinazione tariffaria e spettasse quindi al giudice amministrativo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di diverse norme eurounitarie e nazionali sul recupero integrale dei costi del servizio idrico, sostenendo che il recupero dei maggiori costi e dei minori ricavi fosse imposto dal principio del full recovery cost e dalla disciplina tariffaria, e che i conguagli dovessero essere addebitati agli utenti in base ai provvedimenti regolatori. La resistente non si è difesa nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando la giurisdizione del giudice ordinario perché la controversia aveva natura esclusivamente patrimoniale e riguardava il rapporto di utenza, non il titolo pubblicistico del servizio. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, affermando che il gestore può pretendere conguagli retroattivi solo se i maggiori costi o i minori ricavi dipendano da circostanze impreviste e imprevedibili; non può invece riversare sugli utenti errori di gestione, amministrazione o pianificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame applicando il principio di diritto enunciato. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
consente alla sezione semplice di decidere la questione di giurisdizione quando vi siano precedenti delle Sezioni Unite pertinenti e decisivi.
L. n. 2248 del 1865, all. E, art. 5
il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo la cui efficacia incide sul diritto sostanziale fatto valere in giudizio.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente.
Direttiva 2000/60/CE, art. 9
non impone agli Stati membri un modello gestionale commerciale, ma esige, se adottato tale modello, che siano considerati i costi dei servizi idrici secondo il principio del recupero dei costi.
Direttiva 2000/60/CE, Allegato III
richiede calcoli economici pertinenti per tener conto del recupero dei costi dei servizi idrici.
la tariffa "costituisce il corrispettivo"; "Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"
la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi, ma resta pur sempre un corrispettivo e non legittima pretese sganciate dalla controprestazione o imputabili a mala gestio.
richiamato come norma del sistema di settore sulla regolazione del servizio idrico e sulle competenze dell'autorità.
d.l. 70/2011, art. 10, comma 14
richiamato per la ripartizione delle competenze in materia tariffaria tra enti d'ambito e autorità di regolazione.
d.P.C.M. 22 luglio 2012, art. 3
richiamato quale fonte di riparto delle competenze tariffarie nel servizio idrico.
Delibera AEEGSI/ARERA 643/2013/R/IDR, art. 31
prevede il recupero dei conguagli/partite pregresse e la loro separata esposizione in bolletta, ma solo nei limiti in cui i costi siano oggettivamente imprevedibili.
richiamato per applicare al rapporto di utenza, in quanto contratto di somministrazione con servizi accessori, la disciplina delle sopravvenienze nei contratti di prestazione di servizi.
la revisione del prezzo presuppone la prova del fatto che giustifica l'aumento di costo; analogicamente, il gestore che chieda conguagli deve provare l'imprevedibilità e l'inerenza dei maggiori costi.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle clausole imposte ex lege nella disciplina tariffaria.
Massime di principio
- Nelle controversie tra gestore del servizio idrico e utente sulla debenza di conguagli tariffari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la lite ha natura esclusivamente patrimoniale e riguarda l'esecuzione della singola prestazione contrattuale, anche se la pretesa deriva da atti regolatori generali.
- Il principio del recupero integrale dei costi del servizio idrico non autorizza automaticamente il gestore a riversare sugli utenti qualsiasi scostamento tra costi e ricavi: il recupero retroattivo è ammissibile solo per costi o minori ricavi oggettivamente imprevedibili.
- Restano esclusi dal recupero retroattivo i maggiori oneri derivanti da errori di programmazione, amministrazione o gestione, poiché tali scostamenti non possono essere posti a carico dell'utenza come se fossero costi fisiologici del servizio.
- Poiché la tariffa del servizio idrico ha natura di corrispettivo, il conguaglio deve pur sempre trovare giustificazione in una controprestazione o in un costo effettivamente inerente al servizio; in mancanza, manca il presupposto causale della pretesa.
- Nella lite sul pagamento di partite pregresse, l'onere di provare che il maggior costo era inerente al servizio ed era imprevedibile grava sul gestore che pretende il conguaglio.
- Le norme di settore e le delibere tariffarie possono disciplinare il meccanismo di recupero dei costi, ma non possono essere lette nel senso di esonerare il gestore dal rischio di una cattiva pianificazione o di imporre all'utenza la copertura di perdite dovute a mala gestio.
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