Cassazione Civile, Ordinanza n. 28731/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto dell'Ufficio su un'istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni 1991 e 1992, proposta da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello, riconoscendo il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo sarebbe stato inammissibile per mancanza dell'indicazione del quantum nell'istanza di rimborso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e di norme e principi del diritto UE, assumendo che la CTR non avrebbe considerato l'incompatibilità comunitaria della disciplina e l'impossibilità del rimborso per chi svolgesse attività d'impresa; 3) violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017, per avere la sentenza esteso il beneficio a soggetti privi del relativo diritto, in particolare a chi svolge attività d'impresa. L'intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché dedotto per la prima volta in cassazione. Ha giudicato infondato il secondo motivo, osservando che il rimborso riguardava imposte dirette e che la CTR aveva accertato in fatto che il richiedente non esercitava attività d'impresa, ma era lavoratore dipendente; perciò non era pertinente il richiamo alla giurisprudenza sul diverso regime IVA e sull'incompatibilità comunitaria dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui il rimborso previsto dall'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 spetta sia al sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento sia al sostituito, in quanto percipiente e lavoratore dipendente, e che la norma sopravvenuta del 2017 ha solo inciso sulle modalità esecutive e sul limite dello stanziamento, non sul titolo del diritto. Nessuna condanna alle spese per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
artt. 18, 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992
Sono stati invocati dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza del quantum, ma la Corte non ha accolto la doglianza perché proposta per la prima volta in cassazione.
Parametro del primo motivo, dichiarato inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce dell'accertamento in fatto compiuto dalla CTR.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
La Corte ribadisce che, per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, la definizione automatica consente il pagamento del 10% se non ancora versato e il rimborso del 90% se già pagato, quale ius superveniens favorevole al contribuente.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
È la base normativa del rimborso; la Corte ribadisce che il diritto spetta sia al sostituto sia al sostituito-lavoratore dipendente.
VI direttiva n. 77/388/CEE
Richiamata dall'Agenzia in relazione all'IVA e al principio di neutralità fiscale, ma ritenuta non pertinente al caso, perché la controversia riguardava imposte dirette.
artt. 107 e 108, paragrafo 3, TFUE
Richiamati nel secondo motivo per sostenere l'incompatibilità comunitaria della disciplina, senza rilievo decisivo nel caso concreto.
Decisione (2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015
Richiamata nel secondo motivo, senza che la Corte ne fondasse la decisione.
art. 16-octies D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017
Conferma espressamente l'inclusione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati nel beneficio; la Corte lo considera norma sopravvenuta che incide solo sull'esecuzione e sul limite delle richieste.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere esaminati per la prima volta motivi nuovi fondati su questioni processuali o di inammissibilità non dedotte nei gradi di merito.
- Quando la controversia riguarda un rimborso riconducibile a imposte dirette e il giudice di merito ha accertato che il richiedente è un lavoratore dipendente e non un imprenditore, non è pertinente invocare la giurisprudenza formatasi sul diverso regime IVA e sul principio di neutralità fiscale.
- Per i benefici fiscali concessi ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, la disciplina deve essere letta come ius superveniens favorevole: chi non aveva ancora pagato può versare solo la quota residua prevista, mentre chi ha già pagato può ottenere il rimborso della parte eccedente.
- Il diritto al rimborso previsto dalla disciplina speciale spetta non solo al sostituto d'imposta che ha materialmente effettuato il versamento, ma anche al sostituito che abbia subito la ritenuta, quando si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
- Le sopravvenienze normative che limitano lo stanziamento o disciplinano la ripartizione delle risorse non incidono sul titolo sostanziale del diritto al rimborso, ma solo sulle modalità di soddisfazione ed esecuzione del beneficio.
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