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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39513/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a 32 cartelle esattoriali; tra queste, 8 concernevano pretese erariali. La contribuente aveva dedotto l'inesistenza o irregolarità della notifica degli atti esattivi, oltre a vizi di motivazione, omessa allegazione degli atti e mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi. In primo grado erano state annullate quattro cartelle per mancato deposito della ricevuta di consegna delle notifiche via PEC. In appello, l'agente della riscossione si era visto respingere il gravame perché la CTR aveva ritenuto giuridicamente inesistenti le notifiche effettuate in formato PDF privo di firma digitale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 25, comma 2, e 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, degli artt. 4, 5, 6 e 11 d.P.R. 68/2005, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo la validità della notifica delle cartelle a mezzo PEC secondo la disciplina vigente; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 160 e 156 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto errata la tesi secondo cui la notifica via PEC sarebbe nulla o inesistente perché eseguita tramite allegato in formato PDF anziché P7M e priva di firma digitale. Ha ribadito che la notifica della cartella può avvenire anche mediante allegazione al messaggio PEC di una copia per immagini di un atto originariamente cartaceo e che non esiste una norma che imponga, in tal caso, la sottoscrizione con firma digitale della copia informatica. È stato richiamato anche il principio per cui l'irritualità della notificazione via PEC non comporta nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo conoscitivo.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella di pagamento va predisposta secondo il modello ministeriale e non richiede, per la sua validità, la sottoscrizione del funzionario competente, essendo sufficiente l'intestazione dell'ente emittente.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Consente la notificazione della cartella di pagamento anche a mezzo posta elettronica certificata.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    È richiamato quale disciplina che consente la notificazione degli atti tributari nelle forme telematiche previste.

  • d.P.R. 68/2005

    artt. 4, 5, 6 e 11; art. 1, lett. f)

    La PEC è un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali allegati; il quadro normativo legittima l'uso della PEC per le notifiche.

  • Codice dell'amministrazione digitale

    art. 24; art. 1, lett. i-ter) e i-quinquies)

    Vengono richiamate le nozioni di copia per immagine di documento analogico e di duplicato informatico; la Corte esclude che la notifica debba necessariamente avvenire con file P7M o firma digitale quando si tratti di copia informatica di atto cartaceo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sull'onere della prova, ma la Corte decide la questione sulla base della disciplina della notifica telematica.

  • art. 160 c.p.c.

    Invocato per la dedotta invalidità della notifica; la Corte ritiene assorbito il motivo relativo alla sanatoria.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo; il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Menzi onato solo per la regolare instaurazione del contraddittorio nella fase camerale.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata via PEC anche mediante allegazione di una copia informatica in formato PDF di un atto originariamente cartaceo, senza che sia necessaria la forma P7M.
  • La mancanza di firma digitale sulla copia informatica allegata al messaggio PEC non determina, di per sé, l'inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento, se l'atto è comunque riconducibile all'ente emittente.
  • In materia di notifica telematica, l'eventuale irregolarità formale non comporta nullità quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e prodotto la conoscenza legale del destinatario.
  • La sottoscrizione dell'atto amministrativo non è requisito indispensabile quando la legge o il modello normativo dell'atto non la prevedano espressamente e non vi siano dubbi sulla riferibilità dell'atto all'autorità da cui promana.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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