Cassazione Civile, Ordinanza n. 00421/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo notificato per il mancato pagamento di un mutuo cui il debitore originario era subentrato accollandosi il relativo debito al momento dell'acquisto dell'immobile gravato. L'erede del debitore ha proposto opposizione, poi respinta in appello, deducendo tre profili: (1) incompetenza territoriale del giudice del monitorio, sostenendo che il credito azionato derivasse dal mutuo e non dall'accollo, e che precetto e pignoramento notificati al debitore fossero rilevanti solo perché proprietario del bene; (2) prescrizione del credito, contestando che la notifica di precetto e pignoramento producesse un effetto interruttivo permanente, poiché gli atti erano stati notificati soltanto quale proprietario del bene staggito; (3) usurarietà sopravvenuta dei tassi di mutuo e violazione dell'obbligo di buona fede, assumendo che il superamento della soglia usuraria nel corso del rapporto rendesse illegittima la pretesa degli interessi e che la banca avesse agito in modo contrario a correttezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché formulati come censure di merito, mirate a rivalutare l'interpretazione delle risultanze istruttorie operate dalla Corte d'appello sulla portata dell'accollo e sugli effetti interruttivi della procedura esecutiva. Ha inoltre respinto il terzo motivo, ritenendo infondata la doglianza sull'usura sopravvenuta, perché secondo la giurisprudenza richiamata la verifica dell'usurarietà va compiuta al momento della pattuizione e il sopravvenuto superamento della soglia non determina nullità o inefficacia della clausola; inoltre, la violazione della buona fede non può desumersi automaticamente dall'esercizio del diritto di pretendere gli interessi, ma richiede circostanze concrete di scorrettezza, non ravvisate nel caso. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio.
L'accollo semplice è stato considerato, per effetto dell'adesione del creditore, idoneo a rendere definitiva la stipulazione a favore del terzo e a far sorgere il diritto del creditore verso l'accollante.
La notifica del precetto e del pignoramento è stata considerata idonea a produrre effetto interruttivo permanente fino all'esito della procedura esecutiva, se la procedura non si estingue per causa imputabile al creditore.
In caso di estinzione tipica del processo esecutivo dovuta a inerzia o rinuncia del creditore, l'effetto interruttivo ha carattere istantaneo.
L'efficacia interruttiva del processo esecutivo è stata ritenuta estensibile anche al coobbligato.
"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"
La verifica dell'usurarietà va compiuta al momento della pattuizione; il superamento sopravvenuto della soglia non comporta di per sé nullità o inefficacia della clausola.
Richiamato quale parametro normativo della disciplina antiusura.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della nullità della pattuizione di interessi usurari.
Richiamato implicitamente per escludere che il precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente introducesse un contrasto con le Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito.
- Nell'accollo semplice, il creditore è inizialmente estraneo all'accordo tra debitore originario e terzo, ma può aderirvi e rendere definitiva la stipulazione a suo favore, acquistando il diritto all'adempimento da parte dell'accollante.
- L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'introduzione del processo esecutivo può avere natura permanente fino al soddisfacimento coattivo del credito o fino alla chiusura anticipata della procedura per causa non imputabile al creditore; se invece l'estinzione è dovuta a inerzia o rinuncia del creditore, l'effetto è soltanto istantaneo.
- In materia di usura bancaria, la liceità degli interessi va valutata con riferimento al momento della pattuizione; il mero superamento sopravvenuto della soglia non determina automaticamente nullità o inefficacia della clausola.
- La violazione del dovere di buona fede non può essere affermata in astratto per il solo esercizio di un diritto contrattuale, ma richiede la prova di concrete modalità di esercizio scorrette o abusive riferite alle circostanze del caso.
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