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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23070/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso il rigetto in primo grado del ricorso contro la cartella di pagamento n. 04320090012520786. La ricorrente deduceva, in particolare, l'omessa o invalida notifica della cartella e aveva prodotto in appello nuove prove e dichiarazioni (attestazione del Comune, consulenza tecnica di parte, dichiarazione di terzi avente funzione di consegnatario). Contestava altresì la mancata autorizzazione al contraddittorio quando il giudice del gravame ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità di nuovi motivi di appello e la mancata pronuncia su eccezioni specifiche di nullità della notifica (anche per omesso invio della raccomandata informativa). Sono stati sollevati 12 motivi di ricorso, tra cui violazioni processuali (art. 101, 112 c.p.c.), violazione del divieto di nova in appello (d.lgs. 546/1992, art. 57), censura sull'ammissibilità di prove in appello (art. 58 e 24 del d.lgs. 546/1992), e questioni relative alla qualificazione del consegnatario e all'obbligo della raccomandata informativa (DPR 600/1973 e DPR 602/1973).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, condividendo che il giudice d'appello poteva rilevare d'ufficio l'inammissibilità di nuove domande/eccezioni introdotte in appello (divieto di nova ex art. 57 d.lgs. 546/1992) e che le deduzioni introdotte con memoria in primo grado e riproposte in appello costituivano eccezioni nuove non ammissibili, essendo venuta meno la disciplina di integrazione dei motivi (art. 24 d.lgs. 546/1992). I restanti motivi sono stati dichiarati inconferenti perché fondati su eccezioni non ritualmente introdotte: la Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui le attestazioni dell'avviso di ricevimento godono di fede privilegiata (art. 2700 c.c.) e sono impugnabili con querela di falso. Sono state condannate le spese di giudizio a carico della ricorrente (liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese) e dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Divieto di introdurre nuove domande o eccezioni in appello (proibizione della nova). La Corte ha ritenuto le nuove eccezioni sulla notifica come "nova" inammissibile e correttamente escluse dal gravame.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"

    L'integrazione dei motivi è strettamente procedimentalizzata: nuove eccezioni o documenti possono essere ammessi solo nei casi e nei termini previsti dall'art. 24; qui la produzione in memoria non ha soddisfatto i requisiti di ammissibilità.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    Norma richiamata in relazione all'ammissibilità delle prove in grado di appello; la Corte ha ritenuto che le prove prodotte tardivamente in appello non fossero idonee a mutare l'oggetto della controversia ove costituenti nuovo motivo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    Riferita alle dichiarazioni di terzi: la Corte ha osservato che, nel rito tributario, le dichiarazioni di terzi hanno uso limitato e non possono supplire all'ordinaria prova quando ciò comporti introdurre nuovi fatti non dedotti in ricorso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Richiamato in relazione alle modalità di iscrizione a ruolo e notifiche collegate alla riscossione; le contestazioni sulle modalità di notifica debbono essere ritualmente dedotte nel primo grado.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, primo comma lett. b-bis

    Richiamato rispetto all'ipotesi di nullità della notifica per mancata raccomandata informativa quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario; la Corte ha però considerato la questione inammissibile per essere nuova.

  • art. 139 cod. proc. civ.

    Richiamato relativamente alle presunzioni sulla consegna e qualificazione del consegnatario; la Corte ha ricordato che le qualificazioni riportate nei documenti postali hanno fede privilegiata e vanno contestate con querela di falso.

  • art. 2700 cod. civ.

    L'avviso di ricevimento della raccomandata gode di fede privilegiata; le sue attestazioni sono impugnabili mediante querela di falso e non possono essere facilmente eluse da dichiarazioni contrarie non ritualmente provate.

  • art. 101, 112 cod. proc. civ. (richiamati)

    Richiamati in relazione al diritto di difesa e alla necessità del contraddittorio: la Corte ha precisato che la rilevazione d'ufficio dell'inammissibilità della "nova" non ha violato il diritto di difesa quando la questione era di ordine pubblico e connessa all'attività processuale della parte.

  • art. 345 cod. proc. civ. (richiamato nel principio di ordine pubblico)

    Il divieto di proporre domande nuove in appello è di ordine pubblico e può essere rilevato d'ufficio; la Corte lo ha invocato per confermare l'esclusione delle nuove eccezioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la causa petendi è determinata dai motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo: fatti o eccezioni non dedotti in primo grado e introdotti successivamente in appello costituiscono, di regola, "nova" inammissibili.
  • Le nuove prove prodotte in appello sono ammesse solo nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 24 del d.lgs. 546/1992 (documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione) e nei termini perentori stabiliti; l'allegazione con mera memoria non garantisce automaticamente l'ammissibilità.
  • La questione dell'ammissibilità della "nova" in appello è di ordine pubblico: il giudice può rilevarla d'ufficio e non necessita sempre di un previo contraddittorio, salvo che la parte dimostri il pregiudizio concreto derivante dalla mancata possibilità di difesa.
  • Le attestazioni riportate negli avvisi di ricevimento o nei documenti postali godono di fede privilegiata (art. 2700 c.c.) e la loro contestazione richiede la querela di falso; dichiarazioni di terzi rese fuori dei canali probatori previsti possono avere valore limitato.
  • Se si intende censurare la validità della notifica di una cartella di pagamento (es. consegna a persona diversa e mancata raccomandata informativa), tali fatti e relative prove devono essere espressamente allegati e documentati nel ricorso introduttivo o ammessi secondo le regole di integrazione previste dal rito tributario.
  • In sede di cassazione, se il ricorso appare manifestamente infondato e la regolarizzazione del contraddittorio non apporterebbe vantaggi pratici, la Corte può non disporre integrazioni o rinnovazioni processuali, evitando inutile protrazione del giudizio.

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