Cassazione Civile, Sentenza n. 23196/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato le sanzioni irrogate ad Angelotti per violazioni IVA e IRAP relative agli anni 2010 e 2011. Il ricorso contestava due profili: 1) nullità della sentenza per carenza o apparente motivazione; 2) errata interpretazione del rapporto tra art. 7 del d.l. 30.9.2003 n.269 (sanzioni gravanti esclusivamente sulla persona giuridica) e art. 9 del d.lgs. 472/1997 (concorso di terzi nelle violazioni tributarie). L'Amministrazione sosteneva che l'art. 7 non esclude l'applicabilità dell'art. 9 quando un terzo abbia concorso nell'illecito per un vantaggio autonomo, e chiedeva la cassazione della pronuncia regionale che aveva interpretato l'art. 7 in modo da escludere di massima l'applicazione dell'art. 9.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo la motivazione della CTR sufficientemente comprensibile. Ha invece accolto il secondo motivo: ha stabilito il principio di diritto secondo cui l'art. 7 del d.l. n.269/2003 non esclude il concorso di un terzo nell'illecito tributario quando tale terzo abbia partecipato in modo "compartecipato, interessato e autonomo" al perseguimento di finalità illecite, con vantaggi distinti da quelli della società. In altri termini, l'art. 9 del d.lgs. 472/1997 resta applicabile alle ipotesi di concorso di terzi che perseguono un autonomo e specifico vantaggio illecito (quid pluris rispetto al mero compenso). Perciò la sentenza della CTR è cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rinviata alla Corte territoriale di appello della Lombardia per nuovo esame conforme al principio enunciato (valutando in fatto se, nel caso concreto, sussista il concorso autonomo della Angelotti). Non è stata disposta rimessione alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modificazioni in l. n. 326/2003)
«le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»
La Corte precisa che l'art. 7 individua il principio per cui, in presenza di società dotate di personalità giuridica, la sanzione può essere indirizzata alla persona giuridica quando l'illecito sia diretto all'interesse della società; tuttavia tale norma non abroga né esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 9 quando sussista un concorrente terzo con autonomo interesse illecito.
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Regola il concorso di più soggetti nella commissione della violazione tributaria. La Corte afferma che l'art. 9 rimane applicabile nei confronti di terzi autonomi che abbiano compartecipato interessatamente all'illecito perseguendo vantaggi distinti da quelli della società contribuente.
art. 2 d.lgs. 472/1997
«la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione»
Sottolinea il principio personalistico della sanzione che il sistema del 1997 ha inteso valorizzare; la Corte usa questo principio per argomentare che il concorso di più autori è compatibile con l'art. 7 se il terzo ha un autonomo centro di interesse
art. 11 d.lgs. 472/1997 (richiamato nella motivazione)
Prima della riforma introdotta dall'art. 7 del d.l. 269/2003 l'art. 11 prevedeva obblighi di solidarietà; nella ricostruzione storica la Corte evidenzia la modificazione del sistema sanzionatorio e la necessità di coordinarlo con le norme sul concorso.
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. 269/2003, che attribuisce la sanzione alla sola persona giuridica, opera quando l'illecito è diretto all'interesse della società e questa non sia mero schermo per un interessato personale.
- L'art. 9 d.lgs. 472/1997 non è stato implicitamente abrogato dall'art. 7: resta applicabile quando un terzo abbia concorso materialmente nell'illecito perseguendo un vantaggio autonomo e specifico, diverso dal mero compenso professionale.
- Per riconoscere la responsabilità sanzionatoria del terzo occorre accertare in fatto la "compartecipazione interessata e autonoma": non basta la semplice prestazione professionale o il ricevimento del compenso.
- Nei casi di società "cartiera" o di fictio juris (società strumentale al vantaggio personale), l'art. 7 non trova applicazione e la responsabilità può essere ricondotta alla persona fisica che ha beneficiato dell'illecito.
- La qualificazione come concorso ex art. 9 richiede riscontri probatori concreti da parte dell'Amministrazione e valutazione in fatto da parte del giudice di merito: la Cassazione stabilisce il principio ma rinvia l'accertamento fattuale al giudice di merito.
- In fase di difesa, il consulente o soggetto terzo deve dimostrare l'assenza di un "quid pluris" (cioè di vantaggi autonomi) e che la sua attività si è limitata a normali prestazioni per la società per evitare l'addebito per concorso.
- Quando si valuta la responsabilità sanzionatoria in presenza di più soggetti è necessario distinguere tra imputazione alla società (art. 7) e concorso di soggetti distinti (art. 9): sono ambiti ontologicamente diversi e vanno valutati separatamente.
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